ALIMENTAZIONE - Registro zuccheri - Abrogazione

L’articolo 3 comma 1-quater della Legge di conversione del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, meglio noto come decreto semplificazioni, ha abrogato l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico degli zuccheri per alcuni soggetti.

La norma è andata ad incidere su un articolato e complesso assetto legislativo tanto che l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole è intervenuto con una propria Nota del 2 aprile 2019 n. 5281 per riepilogare quali sono i soggetti che ancora oggi sono obbligati alla tenuta del registro. (ved. Allegato)

 

Nel dettaglio sono ancora obbligati alla tenuta del registro:

  • i produttori e gli importatori di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione;
  • gli operatori che importano le sostanze zuccherine per utilizzarle nel proprio stabilimento per la produzione di altri prodotti alimentari ad eccezione degli importatori che commercializzano (acquistano/vendono/movimentano) esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi.

 

Risultano esclusi dall’obbligo di tenuta del registro degli zuccheri i seguenti soggetti:

  • i grossisti;
  • tutti gli utilizzatori.

 

Ricordiamo che qualche anno fa, in virtù di una specifica nota Ministeriale, tale obbligo era stato comunque già escluso per le imprese artigiane utilizzatrici di zucchero. Ved. link:

https://www.informaimpresa.it/item/esonero-tenuta-del-registro-di-scarico-e-scarico-delle-sostanze-zuccherine-per-artigiani

 

  • Data inserimento: 29.04.19