Riceviamo e pubblichiamo nota di Confartigianato Veneto:
A partire dal 14 maggio 2026, il nome del produttore o dell’operatore responsabile dovrà comparire in etichetta accanto all’indicazione geografica dei prodotti DOP e IGP. Lo prevede il Regolamento UE 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite.
Le categorie di "produttori ed utilizzatori" compresi nelle filiere produttive che includono tutti i prodotti italiani attualmente riconosciuti a DOP o ad IGP, sono
Per la corretta attuazione di questo adempimento il Ministero dell’Agricoltura cha diffuso la circolare del 6 marzo 2026 dove evidenzia che il nome del produttore deve comparire nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, leggibile da un unico punto di vista. Ammesso anche il retro dell’etichetta, purché sia visibile almeno una volta insieme alla denominazione.
La stessa circolare prevede che per i prodotti realizzati da più soggetti, può essere indicato un solo produttore, di norma quello responsabile della fase che conferisce le caratteristiche essenziali al prodotto. L’indicazione del marchio commerciale non è sufficiente se non coincide con la ragione sociale del produttore.
I prodotti già etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno essere venduti fino ad esaurimento scorte anche senza il nuovo obbligo.
In allegato la circolare a cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.