ACCESSO AL REGIME PREMIALE ISA

Modifiche per l’anno di imposta 2019

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 183037/2020 del 30 aprile, ha modificato (si presume solo per il periodo di imposta 2019) le regole di accesso al regime premiale ISA previste dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017. 

In sintesi, confermando la griglia dei benefici previsti, viene introdotta la possibilità di analizzare il punteggio Isa ottenuto (al fine dell’accesso ai benefici premiali) utilizzando due metodi:

  • in via ordinaria (come previsto dalla norma) analizzando il resoconto dell’elaborazione del software sull’anno specifico (2019);
  • in via alternativa determinando il livello di affidabilità complessivo attraverso la determinazione della media semplice dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi di imposta 2018 e 2019.

Utilizzando il metodo alternativo, in alcuni casi, viene incrementato il “voto minimo” per accedere al regime premiale. 

I benefici premiali (indicati nell’articolo 9-bis D.L. 50/2017) sono ottenibili solamente in presenza di un voto "minimo", individuato dal provvedimento direttoriale n. 126200/2019, almeno pari a 8, e riguardano sinteticamente:

  • la possibilità di compensazione del credito Iva per un importo fino ad euro 50.000 senza visto di conformità, nonché di ottenere il rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità per la stessa soglia (voto minimo pari a 8);
  • la possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette (Irpef/Ires ed Irap) fino ad un importo di euro 20.000 senza necessità del visto di conformità (voto minimo pari a 8);
  • l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (voto minimo pari a 9);
  • l'esclusione dall'accertamento analitico presuntivo (voto minimo pari a 8,5);
  • la riduzione di un anno dei termini di accertamento (voto minimo pari a 8);
  • la franchigia di 2/3 del reddito dichiarato ai fini dell'accertamento sintetico (voto minimo pari a 9). 

Con il provvedimento del 30 aprile scorso l’Agenzia conferma, anche per il periodo d’imposta 2019, l’impostazione già applicata per il 2018, aggiungendo tuttavia un elemento di novità significativo, in base al quale i benefici premiali possono essere fruiti anche dai contribuenti che abbiano raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale calcolato in base alla media semplice dei “voti” attribuiti per il periodo d’imposta 2018 e per il 2019

In particolare:

  • l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale Iva 2021 (per l’anno 2020) e sui modelli TR dei primi tre trimestri 2021 spetta anche ai contribuenti con livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5 (valore aumentato) calcolato sulla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti nei periodi d’imposta 2018 e 2019 (lo stesso vale per l’esonero ai fini della richiesta di rimborso Iva annuale del 2020 e dei primi tre trimestri 2021);
  • l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società di “comodo” (società non operative e in perdita sistematica) si applica anche per le società che hanno ottenuto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2018 e 2019 (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);
  • l’esclusione all’applicazione dell’accertamento sintetico (redditometro) si applica anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2018 e 2019, almeno pari a 9 (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento). 

Infine, per quanto riguarda il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento, il beneficio è calcolato solamente in via “puntuale” per l’anno 2019 senza possibilità di calcolare la media dei punteggi ottenuti per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

In merito alla fruibilità dei descritti benefici premiali, l'Agenzia delle entrate, nella circolare 20/E/2019 ha già precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi. Ciò sta a significare che se, in un secondo momento (in sede di controllo), è accertato che i dati comunicati non sono corretti, con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), l'eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita. 

Tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla sanzione del 30%.

Infine, con la risposta n. 31 del 6 febbraio 2020, l’Agenzia ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).

  • Data inserimento: 08.05.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4458