La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18.11.2025 n. 30371, ha chiarito le conseguenze in termini di accertamento in caso di omissione di inventario o in presenza di inventario privo delle informazioni rilevanti richieste dalle vigenti norme fiscali.
Si tratta della conferma di un orientamento ormai consolidato che legittima l'Agenzia delle Entrate all'utilizzo dell'accertamento induttivo "puro" ai sensi dell'art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973 in caso di omessa esibizione dell'inventario analitico di magazzino o di una sua redazione in modo non conforme alle disposizioni previste dalla normativa (D.P.R. 600/1973).
L’art. 15 del citato D.P.R. impone agli imprenditori commerciali di redigere l'inventario (e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite), ai sensi dell'art. 2217 c.c. che deve essere sottoscritto entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
L'obbligo è previsto quindi sia dal Codice Civile che della normativa fiscale. La norma civilistica fa riferimento ai criteri di redazione utilizzando i termini "indicazione" e "valutazione". Tuttavia, l'art. 15 D.P.R. 600/1973 impone, in modo più specifico, l'indicazione della consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee per natura e per valore e l'indicazione del valore attribuito a ciascun gruppo.
Si tratta perciò di una distinta dettagliata che deve essere messa a disposizione dell'ufficio in caso di controllo.
Nessun dubbio quindi sull'obbligatorietà dell'inventario, previsto sia per i soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo le norme del Codice Civile, sia per i piccoli imprenditori che adottano il regime di contabilità semplificata.
In caso di omissione, si determina un ostacolo nell'analisi contabile del fisco da cui discendono l'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano il ricorso all'accertamento induttivo puro e il ricorso all'utilizzo di presunzioni "super-semplici" ovvero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte aggiunge infine che l'eventuale esibizione della documentazione richiesta possa avvenire, al più tardi, in sede contenziosa.