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INAIL – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DI ISCRIZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 12 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DPR 30 GIUGNO 1965 N. 1124.

Contrattuale e Lavoro
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La Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 contiene la delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 376 del 27 giugno 2002, con la quale sono stati definiti i termini di presentazione all’Istituto delle pratiche di iscrizione, variazione e cessazione dell’attività.

La disciplina prevede la contestualità della presentazione della denuncia di iscrizione con la data di inizio attività e il termine di trenta giorni per la denuncia di qualsiasi tipo di variazione intervenuta nell’azienda, nonché della cessazione dell’attività.

Pertanto ai sensi della citata disposizione:

 

  • la denuncia di iscrizione va effettuata prima o contestualmente all’inizio dei lavori (non esiste più l’obbligo della presentazione cinque giorni prima dell’inizio dei lavori);
  • le denunce di variazione e le denunce di cessazione dell’attività vanno effettuate non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni/variazioni o la cessazione si sono/è verificate/a.
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