Page 13 - Schema

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tratti:

- disciplinati dal codice civile, a canone libero; - regolati dalla legge 431/1998. L’ aliquota è ridotta al 19% per i contratti:

- a canone concordato di cui all’art. 2, comma 3 della legge 431/1998 e all’art. 8 della legge 431/1998 relativi ad immobili siti in comuni ad alta tensione abitativa;

- a canone concordato di cui al comma 3 dell’art. 8 della legge 431/1998 , stipulati per soddisfare esi-genze abitative di studenti universitari.

I contratti “concordati”: sono quelli stipulati secondo i contratti tipo predisposti dalle associazioni di catego-ria dei locatori e dei conduttori.

VERSAMENTI

La cedolare secca:

- va versata entro i termini previsti per il versamento dell’Irpef;

- è ordinariamente compensabile in F24.

Sono inoltre applicabili le disposizioni previste in ma-teria di Irpef ai fini: - della liquidazione;

- dell’ accertamento (i termini di prescrizione rimango-no invariati); - della riscossione;

- del rimborso dell’imposta; - delle sanzioni; - degli interessi;

- del contenzioso (di competenza delle commissioni tributarie).

Limitatamente al periodo d’imposta 2011 l’acconto si calcola nella misura dell’85% .

A partire dal 2012 l’acconto si calcola nella misura del 95%.

Per l’anno 2011 il versamento dell’acconto segue rego-le particolari che saranno oggetto di trattazione nella nostra prossima circolare tecnica.

Per il 2012 e seguenti, l’acconto della cedolare secca sa-rà calcolato sull’ imposta dovuta per l’anno precedente.

Se l’acconto è:

- inferiore a € 257,52 , il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre;

- superiore a € 257,52 il versamento va effettuato in due rate;

- la prima pari al 40% entro il 16 giugno o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%; - la seconda entro il 30 novembre.

La prima rata dell’acconto può essere rateizzata con l’applicazione degli interessi, seguendo le regole pre-viste per l’Irpef.

Se l’importo della cedolare secca è inferiore o pari a € 51,65, l’acconto non è dovuto.

L’acconto può essere calcolato secondo il metodo pre-visionale ed è considerato congruo se di ammontare almeno pari al 95% della cedolare dovuta per l’anno in cui si è prodotto il reddito.

L’acconto della cedolare secca è unitario. Al fine di veri-ficare se l’acconto è dovuto ovvero se va versato in uni-ca soluzione o in due rate è necessario:

- sommare gli importi della cedolare secca dovuti per ciascun contratto.

ANNO DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE Se l’anno di prima applicazione della cedolare secca è il primo anno di possesso dell’immobile

- non è dovuto l’acconto Eccezione

Se l’anno di prima applicazione della cedolare secca è il 2011

- l’acconto è dovuto anche se coincide con il primo an-

no di possesso dell’immobile.

VERSAMENTO A SALDO

Per il versamento a saldo della cedolare secca valgono le regole previste per il saldo Irpef mediante il model-lo F24.

Con risoluzione 59/E del 25 maggio 2011 sono stati istituiti i seguenti codici tributo: - “1840” acconto prima rata;

- “ 1841” acconto seconda rata o unica soluzione; - “1842” saldo.

Il codice “1842” può essere utilizzato anche a credito.

FISCO

34 I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla

cedolare secca (terza parte).

Si conclude l’analisi dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul fronte delle sanzioni.

Nel caso di omessa registrazione del contratto di loca-zione, è applicabile la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta ( di registro) dovuta. Tale sanzio-ne è dovuta solidalmente dai soggetti obbligati a chie-dere la registrazione.

L’Agenzia chiarisce che, nel caso di applicazione della cedolare (sostitutiva dell’imposta di registro), la san-zione amministrativa è commisurata all’imposta di re-gistro dovuta sul contratto.

Per la tardività nella richiesta di registrazione , è appli-cabile il ravvedimento operoso, di cui all’art.13 decreto legislativo 472/97.

Se il contribuente ha optato per la cedolare secca ed effettua la registrazione tardiva :

- non è tenuto al pagamento dell’imposta di registro (in quanto sostituita dalla cedolare);

- è comunque tenuto al versamento delle sanzioni.

OMESSA DICHIARAZIONE DEL REDDITO DA LOCAZIONE

A seguito dell’introduzione del nuovo regime della cedolare secca, vengono raddoppiate le sanzioni per omessa indicazione del canone nella dichiarazione dei redditi.

La sanzione, ordinariamente prevista nella misura com-presa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 258, in caso di omessa indicazione del ca-none nella dichiarazione dei redditi si applica nella mi-sura compresa dal 240% al 480% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 516.

Se il canone viene dichiarato per un importo inferio-re , le sanzioni amministrative ordinariamente previste nella misura compresa dal 100% al 200% della mag-giore imposta dovuta, si applicano nella misura dal 200% al 400%.

Nel caso di accertamento con adesione o di rinuncia del contribuente aIl’impugnazione dell’accertamento,

per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo le sanzioni amministrative si applicano senza riduzioni.

CONTRATTI NON REGISTRATI O REGISTRATI OLTRE I 30 GIORNI

L’articolo 3, comma 8, decreto legislativo 23/2011, pre-vede una specifica sanzione per i contratti di locazione ad uso abitativo non registrati entro i termini previsti di 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla sua ese-cuzione.

In tal caso, il legislatore per incentivare la contrappo-sizione di interessi, nei rapporti tra il locatore e il loca-tario, stabilisce che:

InformaImpresa 13 Venerdì 1 luglio 2011

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