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Entrate entro il 31.12.2011, non devono versare alcun acconto IRES per il 2011.

4.Mancato rinnovo dell’opzione per il triennio 2011-2013

Le società che avevano optato per il regime di traspa-renza fiscale per il triennio 2008 2010 e non inten-dono più rinnovare l’opzione, devono determinare l’ac-conto IRES per il 2011 prendendo come base l’imposta “virtuale” IRES che sarebbe stata dovuta per il 2010 in assenza di opzione. In sostanza:

- la società deve commisurare l’acconto 2011 sull’im-posta corrispondente al reddito prodotto nel periodo precedente imputato per trasparenza ai soci - i soci determinano l’acconto sulla base dell’imposta corrispondente al reddito dichiarato nel periodo pre-cedente, al netto di quello agli stessi imputato per trasparenza dalla società

L’acconto deve essere versato con riferimento alle sca-denze ordinarie.

Pertanto, in caso di versamento rateale, sulla prima ra-ta, il cui pagamento doveva essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte, deve essere calcolato il ravvedimento operoso. La seconda rata, invece, scade il 30.11.2011.

5. Decadenza dal regime di trasparenza fisca le Quando la decadenza dal regime di trasparenza fiscale avviene in un momento anteriore alla chiusura del pri-mo esercizio di applicazione del regime di trasparenza, l’insufficiente versamento degli acconti:

- non è sottoposto a sanzioni se l’opzione è già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate: in questo caso il contribuente ha la possibilità di effettuare i versa-menti integrativi

- entro i termini ordinari, oppure

- entro 30 giorni dal verificarsi della causa di deca-denza, se i termini ordinari sono già scaduti - è sottoposto a sanzioni se l’opzione non è già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Se la decadenza dal regime di trasparenza fiscale av-viene negli esercizi successivi al primo, gli insufficien-ti acconti possono essere integrati senza incorrere in sanzioni.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il versamento del secondo acconto IRES deve esse-re effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011, a mezzo modello F24, utilizzando il codice tribu-to “2002” e indicando l ’anno di imposta 2011.

FISCO

62 Acconti di novembre 2011 – IRAP

Entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il versamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali. Nel presente scritto verrà trat-tata la normativa in tema di IRAP.

L’acconto IRAP dovuto per il 2011, da determinare prendendo come base l’importo del rigo “IR22 –Totale imposta” del modello IRAP 2011, è pari al:

- 99% per le persone fisiche e le società di persone - 100% per le società di capitali

L’acconto IRAP va versato con le medesime modalità e negli stessi termini previsti per gli acconti IRPEF ed

IRES, e precisamente:

1. Persone fisiche e società di persone

L’acconto non è dovuto se l’importo del rigo IR22 è pa-ri o inferiore ad euro 51. Se, al contrario, l’importo del rigo IR22 è pari o superiore ad euro 52, l’acconto deve essere versato in due rate:

- la prima, pari al 40%, entro il termine per il versa-mento a saldo delle imposte;

- la seconda, pari al 60%, entro il prossimo 30 novem-bre.

2. Società di capitali

L’acconto non è dovuto se l’importo del rigo IR22 è in-feriore ad euro 21. Se, al contrario, l’importo del rigo IR22 è pari o superiore ad euro 21, l’acconto deve esse-re versato in due rate:

- la prima, pari al 40%, entro il termine per il versa-mento a saldo delle imposte;

- la seconda, pari al 60%, entro l’11° mese dell’eserci-zio (quindi entro il prossimo 30 novembre 2011 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare).

In caso di versamento rateale dell’acconto IRAP, la pri-ma rata non è dovuta se di importo inferiore a 103 eu-ro. In tal caso, l’intero acconto dovrà essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il versamento del secondo acconto IRAP 2011 deve es-sere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011, a mezzo modello F24, utilizzando il codice tribu-to “3813” e indicando l’ anno di imposta 2011.

FISCO

63 L’acconto IRPEF ridotto all’82%.

Con DPCM è stato disposto il differimento del versa-mento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF do-vuto per il periodo d’imposta 2011. Pertanto, l’acconto IRPEF dovuto entro il 30/11 ammonterà all’82% (anzi-ché al 99%).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comuni-cato stampa del 23 novembre, ha reso noto che è corso di pubblicazione un DPCM che dispone la riduzione di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011.

Pertanto, l’acconto IRPEF dovuto entro il 30/11 am-monterà all’82% (anziché al 99%) e la differenza sarà versata a giugno 2012 con il pagamento del saldo.

SOGGETTI INTERESSATI

Come già in passato, la riduzione in esame:

riguarda esclusivamente l’acconto IRPEF 2011 e quindi possono beneficiarne: - Ditte individuali;

- Collaboratori dell’impresa familiare; - Professionisti;

- Soci persone fisiche di srl trasparenti; - Soci di società di persone; - I titolari di redditi da:

- lavoro dipendente e assimilati; - pensioni;

InformaImpresa 13 Venerdì 2 dicembre 2011

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