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se calcolano l’acconto con il metodo storico, devono considerare come base di calcolo il rigo “ CM14 –Dif-ferenza ” del modello UNICO PF 2011

- che hanno adottato il regime dei minimi nell’anno 2010 o precedenti e vi fuoriescono dal 2011 , sono comunque tenuti al versamento dell’acconto dell’im-posta sostitutiva per il 2011, che, mediante la com-pilazione del rigo RN34, colonna 4, rappresenterà un acconto IRPEF.

Inoltre, in presenza di altri redditi, assoggettati ordina-riamente ad IRPEF, deve essere verificata la necessità di versare anche l’acconto IRPEF.

I contribuenti che aderiscono al regime dei minimi dal 2011 sono obbligati a determinare l’acconto IRPEF 2011 con il metodo storico.

In caso di impresa familiare:

- il titolare deve sommare al proprio acconto il 99% dell’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dei collaboratori, per la sola quota riferita al reddito da partecipazione all’impresa familiare (rapporto tra reddito da partecipazione e reddito complessivo) - i collaboratori devono determinare il proprio accon-to prendendo come base di calcolo solo l’imposta ri-ferita ai redditi diversi da quello di partecipazione all’impresa familiare

I contribuenti minimi sono, invece, esonerati dal paga-mento dell’acconto IRAP.

DECESSO DEL CONTRIBUENTE

L’obbligo di versamento dell’acconto sussiste solo se il contribuente è in vita.

Se il decesso del contribuente è avvenuto:

- tra il 1° gennaio e il 16 giugno 2011: l’acconto non è dovuto (né la prima, né la seconda rata)

- tra il 17 giugno e il 30 novembre 2011: il secondo acconto non è dovuto.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

A differenza della prima, la seconda rata dell’acconto IRPEF non può essere rateizzata, né esiste la possibilità di differirne il pagamento di 30 giorni con la maggio-razione dello 0,4%.

Quindi il versamento del secondo acconto deve esse-re effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011, a mezzo modello F24, utilizzando i codici tribu-to:

- “4034” per l’IRPEF

- “1799” per l’imposta sostitutiva dei contribuenti mi-nimi

- “1841” per la cedolare secca

e indicando l’ anno di imposta 2011.

FISCO

61 Acconti di novembre 2011 – IRES

Entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il versamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali. In questo scritto verrà trattata la normativa in tema di IRES.

L’acconto IRES dovuto dalla società di capitali per il 2011 è pari al 100% dell’importo esposto al rigo “RN17 – IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello UNICO SC 2011.

Si possono verificare le seguenti situazioni:

- rigo RN17 inferiore a 21 euro: l’acconto non è dovuto

- rigo RN17 di importo compreso tra 21 e 257 euro: l’acconto deve essere versato in unica soluzione en-tro l’11° mese dell’esercizio (quindi entro il prossimo 30 novembre 2011 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare)

- rigo RN17 superiore a 257 euro: l’acconto deve esse-re versato in due rate:

- la prima, pari al 40%, entro il termine per il versa-mento a saldo delle imposte

- la seconda, pari al 60%, entro l’11° mese dell’eser-cizio (quindi entro il prossimo 30 novembre 2011 se l’esercizio è coincidente con l’anno solare).

SRL IN REGIME DI TRASPARENZA FISCALE

Per trasparenza fiscale si intende il regime di tassazio-ne dei redditi in base al quale il reddito prodotto dal soggetto trasparente è imputato ai soci o agli associati, in misura pari alla loro percentuale di partecipazione agli utili.

E’ il regime naturale e inderogabile per i soggetti in-dicati nell’art. 5 del TUIR (società di persone, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica) la cui attività è diretta all’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Inoltre, tale regime può essere adottato anche da parte delle società di capitali in possesso di determinati re-quisiti, come previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR, previa apposita opzione con validità triennale. In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale da parte di società di capitali, con riferimento al versa-mento degli acconti IRES si possono presentare le se-guenti casistiche:

1. Opzione dal 2011

Se la società opta per il regime di trasparenza fiscale dal 2011, inviando l’apposita comunicazione all’Agen-zia delle Entrate entro il 31.12.2011, l’acconto IRES 2011 deve essere calcolato senza tenere conto del re-gime di trasparenza, prendendo quindi come base di calcolo l’imposta 2010, determinata in vigenza del re-gime ordinario.

Nel caso in cui la società decida di adottare il metodo previsionale, si dovrà stimare l’imposta dovuta come se l’adesione al regime non si fosse verificata.

La società, inoltre, dovrà attribuire l’acconto IRES 2011 ai soci, in proporzione alle loro rispettive quote di par-tecipazione. Tale acconto sarà scomputato dall’IRPEF dovuta dai soci sul reddito 2011, che sarà loro impu-tato per trasparenza e dichiarato nel modello UNICO PF 2012.

2. Esercizio in corso di validità dell’opzione

L’acconto IRES 2011 non è dovuto da parte delle so-cietà che si collocano all’interno del triennio di vigen-za del regime di trasparenza fiscale (opzione esercitata per i trienni 2009-2011 ovvero 2010-2012). I soci, invece, tenuti al versamento dell’acconto, han-no la possibilità di calcolarlo con il metodo storico o previsionale, tenendo conto del regime di trasparenza adottato.

3. Rinnovo dell’opzione per il triennio 2011-2013

Le società che avevano optato per il regime di traspa-renza fiscale per il triennio 2008-2010 e intendono rinnovare l’opzione anche per il triennio 2011-2013, inviando l’apposita comunicazione all’Agenzia delle

12 InformaImpresa Venerdì 2 dicembre 2011

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