InformaImpresa 21 - 2013 - page 8

Inoltre, il modello organizzativo della società prevede-
va: una procedura specifica per la gestione delle in-
formazioni riservate e per la comunicazione al merca-
to dei dati; la regolamentazione dei flussi informati-
vi verso l’organismo di vigilanza ed obblighi di verifica
annuale per i principali atti societari e per la validità
delle procedure di controllo; il modello era conosciuto
ed osservato dai funzionari interni ed era stato pre-
visto un sistema disciplinare nel caso d’inosservanza
dello stesso.
L’analisi del giudice di primo grado si spinge fino alla
valutazione del modello adottato concludendo che le
procedure previste erano efficaci rispetto al reato com-
messo dai vertici aziendali, in quanto, se fossero state
rispettate, sarebbe stato impossibile realizzare l’illecito
che era da addebitare al comportamento dei dirigenti
in contrasto con le regole interne del modello orga-
nizzativo.
Sostanzialmente anche la Corte di Appello accoglie tali
considerazioni: se l’elusione del modello è fraudolenta
la società non dovrà rispondere amministrativamente
del reato in quanto il comportamento fraudolento da
parte dei responsabili della società, inosservante delle
procedure interne, non può essere impedito da nessun
modello organizzativo.
Questa decisione appare molto importante perché in-
dividua quelli che sono i parametri per una sentenza di
assoluzione da responsabilità amministrativa.
Va valutato il comportamento della società per cui
l’adozione di un modello efficace, la costituzione di un
organismo di controllo competente ed indipendente, la
divulgazione del modello e la predisposizione di un si-
stema disciplinare che assicuri l’osservanza delle rego-
le interne adottate, escludono la punibilità dell’impre-
sa in quanto non rimproverabile.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Sentenza_1824_-_21 03 2012 prima parte.pdf
- Download Sentenza_1824_-_21 03 2012 seconda parte.pdf
alla notizia 1198 su
ambiente
61 Responsabilità amministrativa delle imprese:
le sentenze della Corte di Cassazione in
merito all’applicabilità del Decreto legislativo
231/2001 alle imprese individuali.
Il D. Lgs. 231/2001 intitolato “Disciplina della respon-
sabilità amministrativa delle persone giuridiche, socie-
tà e delle associazioni anche prive di personalità giuri-
dica” parrebbe escludere, a una prima lettura, l’applica-
zione del decreto alle imprese individuali, in quanto la
portata letterale della norma sembra fare riferimento
esclusivamente a soggetti di natura collettiva.
Inizialmente la giurisprudenza ha accolto questa inter-
pretazione: con sentenza n. 18941 del 2004, la Cas-
sazione ha ritenuto che la responsabilità amministra-
tiva da reato è da riferire unicamente agli “enti”, ter-
mine questo che richiama “i soggetti di diritto meta-
individuali”. Secondo tale sentenza si deve escludere
che l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina
di cui al decreto legislativo n. 231/2001 possa essere
estesa alle “imprese individuali” in quanto tale limita-
zione al campo di applicabilità emerge dallo stesso da-
to letterale della legge. Pertanto gli obblighi nascenti
dal testo normativo in esame possono farsi gravare sol-
tanto sugli enti dotati di personalità giuridica che siano
strutturati in forma societaria o pluripersonale.
Questa prima interpretazione autorevole è stata in se-
guito superata: con sentenza n. 15657 del 2011, la Cas-
sazione ha ribaltato tale orientamento ritenendo l’im-
presa individuale assoggettabile al D. Lgs. 231/2001.
Con questa pronuncia la Corte si discosta dalla sen-
tenza antecedente e sancisce l’applicabilità del decre-
to legislativo 231/2001 anche alle imprese individuali
sulla base di diverse considerazioni.
In primo luogo, l’esclusione delle imprese individuali
“creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto norma-
tivo” con conseguenze sul piano costituzionale creando
“una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono
a forme semplici d’impresa e coloro che, per svolge-
re l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed
articolate”.
Inoltre, la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001 è
senz’altro applicabile alle società a responsabilità li-
mitata “unipersonali”, in quanto molte imprese indivi-
duali spesso ricorrono ad una organizzazione interna
complessa comportante la responsabilità di soggetti
diversi dall’imprenditore che pure agiscono nell’inte-
resse della impresa individuale.
Pertanto, occorre una lettura più ampia della norma
tanto più che, non trovandosi nel testo alcun riferimen-
to riguardante le imprese individuali, la loro manca-
ta indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai
“ad un’implicita inclusione nell’area dei destinatari del-
la norma”. Perciò l’esclusione delle imprese individuali
dalla normativa finirebbe col porsi in conflitto con il
disposto costituzionale sia per l’aspetto concernente la
disparità di trattamento sia in termini d’irragionevolez-
za del sistema.
Di fronte al contrasto giurisprudenziale si attende la
pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Cass.__n._15657_-_20.04.11 web.pdf
- Download Cass._n._18941_-_22.04.04.pdf
alla notizia 1200 su
• • •
CONTRATTUALE
129 Inail: Circolare n. 52 del 23 ottobre 2013
sugli infortunio in trasferta.
La circolare allegata on line chiarisce alcuni aspetti
relativi all’indennizzabilità degli infortuni avvenuti in
missione e in trasferta.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Circ_Inail_23_2013.pdf
alla notizia 1185 su
CONTRATTUALE
130 Inail: Autoliquidazione 2012/2013.
Scadenza della quarta rata premio 2013.
Lunedì 18 novembre 2013 scade il termine per il pa-
gamento della quarta rata del premio INAIL 2013 per
tutte quelle ditte che hanno optato per la forma di pa-
gamento rateale dei premi e dei contributi associativi.
Il versamento tramite modello F24 dovrà tenere conto
anche della maggiorazione per interessi di dilazione.
Si ricorda che il conteggio dell’importo della quarta ra-
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