InformaImpresa 21 - 2013 - page 11

feriore rispetto al 2012
, è possibile utilizzare il meto-
do revisionale, al fine di
versare un acconto inferiore
rispetto a quello che risulterebbe seguendo il metodo
storico.
ACCONTO IRPEF ED IRES
1.1. Persone Fisiche
I soggetti Irpef devono versare l’acconto delle imposte
dovute per l’esercizio 2013 entro il 2 dicembre 2012.
L’acconto Irpef è pari al 100% dell’Irpef dovuta di cui al
rigo RN33
del Modello UNICO 2013 Persone fisiche,
tenendo conto che, se l’importo del rigo RN33 è :
- pari a € 51,00 : non è dovuto nessun acconto;
- tra € 52,00 e € 260, l’acconto è dovuto nella misura
del 100% e va versato in unica soluzione entro il 2
dicembre prossimo;
- da € 261,00, l’acconto calcolato va versato in due ra-
te:
- la prima (40% del 99%), entro il termine per il ver-
samento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno
precedente;
- la seconda, entro il 2 dicembre 2013
calcolata per
differenza tra il 100% di rigo RN33 e la prima rata
versata a luglio/agosto.
1.2. Società Di Capitali
I soggetti Ires sono obbligati al versamento dell’accon-
to entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del pe-
riodo d’imposta. La misura dell’acconto
Ires è pari al
101%
dell’Ires dovuta per l’esercizio 2012.
Se l’importo di Rigo RN17“differenza” del modello Uni-
co 2013 Società di capitali è:
- pari a € 20,00: non è dovuto nessun acconto;
- da € 21,00 a € 257,00, l’acconto va versato in unica
soluzione entro l’11° mese dell’esercizio (2 dicembre
2013);
- da € 258,00, l’acconto va versato in due soluzioni:
la prima rata, pari al 40%, entro il termine per il ver-
samento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno
precedente;
la seconda rata, pari al 61%, nell’undicesimo mese
dell’esercizio calcolata per differenza tra il 101% di ri-
go RN17 e la prima rata versata a luglio/agosto.
L’ammontare dell’acconto va arrotondato al centesimo
di euro.
ACCONTO IRAP
1.1. Persone Fisiche e Società di persone
L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del
100%
, a
condizione che l’importo su cui commisurare l’acconto
(IR22) sia pari o
superiore a € 52,00.
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2
rate:
-
la prima, pari al 40%,
entro il termine per il versa-
mento dell’imposta a saldo della dichiarazione dei
redditi dell’anno precedente.
-
la seconda, calcolata per differenza tra il 100% di ri-
go IR22 e la prima rata versata a luglio/agosto
entro
il 2 dicembre 2013.
Se l’importo del 1° acconto non è superiore a € 103,00,
il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 2
dicembre 2013.
1.2. Soggetti Ires
Per i soggetti Ires, l’acconto è dovuto nella misura del
101%
, se l’importo su cui commisurare l’acconto (IR22)
è
pari o superiore a € 21,00
. Se l’importo su cui com-
misurare l’acconto non è superiore a € 20,00 l’acconto
non è dovuto.
L’acconto è da versare in 2 rate:
-
la prima, pari al 40%,
entro il termine per il versa-
mento dell’imposta a saldo della dichiarazione dei
redditi dell’anno precedente.
-
la seconda, calcolata per differenza tra il 101% di ri-
go IR22 e la prima rata versata a luglio/agosto
entro
il 2 dicembre 2013.
Se l’importo del 1° acconto non è superiore a € 103,00,
il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 2
dicembre 2013.
LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI
METODO STORICO
Il calcolo dell’acconto con il metodo storico comporta
l’obbligo di rideterminazione degli acconti nei seguen-
ti casi:
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
SOGGETTI NON RESIDENTI
Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 546,
Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013), che ha integra-
to il comma 1324 dell’art. 1, Finanziaria 2007,
la detra-
zione per carichi di famiglia a favore dei soggetti non
residenti, riconosciuta per il 2012, non assume rilevan-
za per la determinazione dell’acconto IRPEF 2013.
Di conseguenza, utilizzando il metodo storico è ne-
cessario considerare, quale
imposta del periodo pre-
cedente,
quella che si sarebbe
determinata in assenza
dell’agevolazione.
ESENZIONE IRPEF LAVORATORI TRANSFRONTALIERI
In caso di fruizione dell’
esenzione IRPEF
per i redditi di
lavoro dipendente conseguiti dai soggetti residenti in
Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continua-
tiva e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, proroga-
ta anche per il 2012 dall’art. 29, comma 16-sexies, DL
n. 216/2011 con riduzione della relativa franchigia di
esenzione ad € 6.700, ai fini della determinazione, con
il metodo storico, dell’
acconto IRPEF 2013
, è necessa-
rio considerare l’
imposta dell’anno precedente
che si
sarebbe
determinata senza tale agevolazione
, consi-
derando assoggettato ad imposta l’intero reddito del
contribuente.
IMMOBILI LOCATI A INQUILINI DISAGIATI
L’art. 29, comma 16, DL n. 216/2011 ha
prorogato al
2012
la disposizione ex art. 2, Legge n. 9/2007 in base
alla quale il reddito dei fabbricati degli immobili locati
ad inquilini che possono beneficiare della sospensione
legale degli sfratti ex art. 1, DL n. 158/2008, non con-
corre alla formazione del reddito imponibile del pro-
prietario per tutta la durata del periodo di sospensio-
ne.
Ai fini della determinazione dell’
acconto IRPEF 2013
è
prevista la necessità di considerare, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
in assenza dell’agevolazione.
SOCIETÀ DI COMODO
Le società di comodo tenute dal 2012 all’applicazione
della
maggiorazione del 10,50% dell’IRES
devono ver-
sare altresì l’
acconto 2013
di tale maggiorazione, en-
tro gli stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando gli
specifici codici tributo.
Si evidenzia che anche per tale maggiorazione opera
l’incremento, da applicare in sede di versamento del-
la seconda / unica rata, della
misura dell’acconto
dal
100%
al 101%.
RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE ED AGRARIO
Considerato che l’art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012
ha previsto, per il triennio 2013 – 2015, ai fini del-
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