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di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei la-voratori e di pericolo grave e immediato; v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di si-curezza in conformità alla indicazione dei fabbrican-ti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed al-la salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri fnanziari per i lavoratori

Dlgs n. 81/2008 – art. 17

– Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti at-tività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente ela-borazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di pre-venzione e protezione dai rischi.

Dlgs n. 81/2008 – art. 28 – oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e del-le sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguarda-re tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavora-tori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ac-cordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardan-ti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifca tipologia contrattuale attraverso cui viene re-sa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette in-dicazioni e comunque, anche in difetto di tale elabora-zione, a far data dal 1° agosto 2010

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 5, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informati-ci di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fni della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei la-voratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavo-ratori per la sicurezza territoriale e del medico compe-tente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nel-la quale siano specifcati i criteri adottati per la va-lutazione stessa; la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi prov-vede con criteri di semplicità, brevità e comprensibi-lità, in modo da garantirne la completezza e l’idonei-tà quale strumento operativo di pianifcazione degli

interventi aziendali e di prevenzione

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di pro-tezione attuate e dei dispositivi di protezione indi-viduali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di si-curezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’orga-nizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresen-tante dei lavoratori per la sicurezza o di quello terri-toriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifci che richiedo-no una riconosciuta capacità professionale, specifca esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei suc-cessivi titoli del presente decreto.

3.bis. in caso di costituzione di nuova impresa, il da-tore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo docu-mento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

Dlgs n. 81/2008

– modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabo-ra il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediata-mente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro signif-cative ai fni della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni signifcativi o quando i risultati della sorveglianza sa-nitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rie-laborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedo-no il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lette-ra a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fno a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scaden-za del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’artico-lo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30

InformaImpresa 17 Venerdì 21 ottobre 2011

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