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parte delle aziende committenti

2)le misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l’intervento lavorativo

3)i contenuti e la “effettività” della formazione/infor-mazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;

4)l’effcienza del sistema organizzativo dell’emergenza

La circolare è frmata dal direttore generale dott. Paolo Pennesi

SICUREZZA

8 Documento di valutazione dei rischi (DVR): la

Corte di Cassazione chiarisce che un’azienda che subentra ad un’altra deve comunque fare il DVR nuovo.

La Cassazione penale, rigetta il ricorso presentato dall’imputato avverso la pronuncia del tribunale di Chieti, che lo aveva condannato, nonostante questi avesse sostenuto la validità del DVR fatto dalla prece-dente azienda (assorbimento azienda)

Non lascia alcun dubbio il rigetto della Cassazione pe-nale (sez. 3, sentenza 21/06/2011, n. 24820) del ricor-so fatto, in quanto il fatto che il DVR fosse stato redat-to dalla precedente società assorbita, poi, dalla nuova azienda, non esentava la nuova società (subentrante alla prima) di predisporre il documento in questione. Questo deve essere sempre attuale e pertinente alla concrete condizioni di svolgimento dell’attività lavo-rativa sussistenti nell’azienda, anche al fne di garan-tire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurez-za, come peraltro previsto all’art. 15, lettera t) del dlgs 81/2008.

Di seguito si riporta il testo integrale della sentenza.

“….. Fatto

Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con sentenza emessa il 12/03/2010, dichiarava P.G., colpevo-le del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e lett. c), art. 89, comma 1, e lo condannava alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda.

L’interessato proponeva Appello. In particolare il ricorrente esponeva nella sostanza che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, sia perché il P. aveva prov-veduto a redigere un documento relativo alla sicurezza ed alla salute durante il lavoro, sia perché il programma da adottare per migliorare nel tempo le misure di sicurezza, era stato già predisposto dalla precedente società che era stata assorbita dalla nuova. sas (di cui il P. era l’attuale rappresentante legale); ditta, quest’ultima, che svolgeva la stessa attività produttiva della prima ed esercitava la pro-pria attività nella medesima sede. Tanto dedotto, il ricor-rente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata. Diritto

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Chieti/Ortona ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice di merito, aveva accertato che P.G., quale rappresentante legale della nuova azienda, aveva omesso di predisporre il documento di elaborazione dei rischi, ivi compresa la programmazione delle misure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, come prescrit-to dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29, norma già prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, commi 1 e 2,

lett. a) e c)); con conseguente sussistenza del relativo re-ato. …..

Nella sostanza, il fatto che il documento relativo alla ela-borazione dei rischi fosse stato redatto dalla precedente società - assorbita, poi, dalla nuova - non esentava affatto quest’ultima (subentrante alla prima) di predisporre il do-cumento di programmazione come richiesto dalla citata normativa (D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29). Trattasi di obbligo precipuo a carico del datore di lavo-ro (in relazione al documento inerente alla sicurezza nel lavoro) che deve essere sempre attuale e pertinente alle concrete condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa sussistenti nell’azienda, anche al fne di garantire il mi-glioramento nel tempo dei livelli di sicurezza D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 15 lett. f ).

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P.G., con con-danna dello stesso al pagamento delle spese processuali.“

Articoli di legge utili alla migliore comprensione della sentenza

Dlgs n. 81/2008 – art. 15 – Misure generali e di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicu-rezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicu-rezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella preven-zione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’infuenza dei fattori dell’ambiente e dell’or-ganizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle cono-scenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazio-ne del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella defnizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fne di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fsici e biolo-gici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva ri-spetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l’informazione e formazione adeguate per i lavora-tori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappre-sentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli

16 InformaImpresa Venerdì 21 ottobre 2011

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