Page 11 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

FISCO

54 La possibilità di effettuare operazioni

intracomunitarie passa attraverso l’iscrizione nell’archivio VIES.

Con la circolare n. 39/E del 1° agosto 2011, l’Agen-zia delle entrate ha fornito una serie di precisazioni in merito alla necessità per gli operatori che volesse-ro operare a livello comunitario di richiedere apposita autorizzazione dell’amministrazione per l’inserimento nell’archivio dei soggetti ammessi ad effettuare opera-zioni intracomunitarie (cosiddetto VIES).

L’OBBLIGO IN SINTESI

Con l’articolo 27 del decreto legge n. 78/2010, conver-tito in legge n. 122/2010, nell’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 è stato introdotto l’obbligo di esprimere, in sede di inizio attività, la volontà di effettuare opera-zioni intracomunitarie. Lo scopo è di garantire, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione euro-pea in materia di contrasto alle frodi, un monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere tali operazioni e che vengono, conse-guentemente, inseriti nell’archivio dei soggetti autoriz-zati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES – VAT Information Exchange System).

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle en-trate del 29 dicembre 2010 nn. 188376 e 188381 sono state defnite le prime modalità di diniego o revo-ca ad effettuare operazioni intracomunitarie ed i criteri di inclusione dei soggetti passivi IVA nell’archivio dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intra-comunitarie.

In sostanza sono state defnite, per i contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, le specifche procedure di verifca in base ai risultati della valutazione del rischio, secondo criteri individuati dal direttore dell’Agenzia e le modalità operative per l’in-clusione nel VIES.

I CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE 39/E

Si forniscono di seguito i recenti chiarimenti in mate-ria forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 39/E del 1° agosto 2011.

1. AMBITO SOGGETTIVO

Dal 31 maggio 2010 è stato introdotto l’obbligo per i soggetti che iniziano l’attività di un’impresa, arte o pro-fessione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione di comunicare all’Amministra-zione fnanziaria nella dichiarazione di inizio attività la volontà di porre in essere operazioni intraUE ai sensi del Titolo II, Capo II, DL n. 331/93.

Tale manifestazione di volontà, costituisce un obbligo per essere inseriti nell’archivio VIES e potere, di conse-guenza, operare a livello intracomunitario, e può esse-re espressa sia in sede di inizio attività, sia in seguito, ovvero al momento in cui insorge per il soggetto la necessità di porre in essere un operazione intracomu-nitaria.

Durante lo svolgimento dell’attività, tuttavia, dal mo-mento che l’esigenza di compiere operazioni intraco-munitarie può venir meno, agli operatori viene attri-buita la possibilità di comunicare la volontà di retroce-dere dall’opzione, onde evitare di essere sottoposti agli specifci controlli che conseguono all’inserimento della posizione nell’Archivio VIES.

La circolare 39/E, inoltre, fornisce una serie di precisa-zioni sul corretto adempimento in esame relativamen-te alle seguenti categorie di operatori: - soggetti non residenti, - contribuenti minimi, - enti non commerciali, - produttori agricoli,

- soggetti risultanti da operazioni straordinarie.

a) Soggetti non residenti

Ai sensi del provvedimento n. 188376 del 2010, anche i soggetti non residenti, identifcati direttamente ovve-ro tramite nomina di un proprio rappresentante fsca-le, possono comunicare la volontà di operare a livelli intracomunitari mediante presentazione di un’apposita istanza al Centro Operativo di Pescara.

b) Contribuenti minimi

Per quanto riguarda i contribuenti cosiddetti “minimi”, di cui all’articolo 1, commi 96 e seguenti, della legge n. 244/2007, la circolare n. 36/E del 2010 ha chiarito che tali soggetti non effettuano cessioni intracomunitarie di beni e servizi in senso tecnico, ma operazioni attive con applicazione dell’IVA interna. La stessa circolare ha tuttavia precisato che i contribuenti “minimi” possono effettuare acquisti intracomunitari di beni e servizi (ex articolo 1, comma 100, della legge n. 244/2007) e che, in relazione a tali acquisti, essi sono tenuti a compila-re l’elenco riepilogativo delle operazioni intracomuni-tarie.

Anche tali contribuenti, pertanto, sono tenuti a manife-stare la volontà di effettuare operazioni intracomunita-rie (limitatamente agli acquisti di beni o servizi) all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio atti-vità o successivamente, al fne di ottenere l’inclusione nell’Archivio VIES.

c) Enti non commerciali

L’Agenzia delle entrate ha precisato che gli enti non soggetti passivi d’imposta, che non effettuano alcun ti-po di attività commerciale, neanche in via secondaria, qualora siano tenuti ad identifcarsi ai fni IVA poiché: - hanno superato la soglia di 10.000 euro relativa agli acquisti intracomunitari,

- ovvero hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia (articolo 38, comma 5, lett. c), e comma 6, del decreto legge n. 331 del 1993),

devono manifestare la volontà di effettuare operazioni intraUE al fne di essere inclusi nel VIES .

d) Produttori agricoli

Anche i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 devono chiedere l’inclusione nell’Archivio VIES nel caso di opzione per la tassazione in Italia, ovvero di superamento della soglia di 10.000 euro relativa agli acquisti intracomunitari.

e) Soggetti risultanti da operazioni straordinarie

In tema di operazioni straordinarie l’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, al comma 3, stabilisce che:

“…In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estinzio-ne del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione”

Tale principio viene anche ribadito dalle istruzioni al quadro D del modello AA7/9 e al quadro E del model-lo AA9/9 che sul tema chiariscono che la sezione dei predetti modelli deve essere compilata esclusivamente

InformaImpresa 11 Venerdì 7 ottobre 2011

Page 11 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »