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piere operazioni di vendita esenti da IVA. Questo de-termina l’impossibilità, per i costruttori, di poter porta-re a compensazione l’IVA a credito riferita all’acquisto dei beni e servizi correlati all’immobile, sostenuti ai fni della realizzazione dello stesso, considerato che l’IVA provvisoriamente portata in compensazione deve esse-re rimborsata nell’ipotesi in cui l’operazione fnale non sia assoggettabile ad IVA, come nel caso di cessione di immobili oltre i cinque anni dalla costruzione. In tale ipotesi, la mancata “neutralità” dell’IVA produce un co-sto aggiuntivo per i costruttori in quanto gli stessi sono obbligati al rimborso a favore dello Stato delle detra-zioni IVA di cui hanno benefciato nel corso degli anni, per le costruzioni di immobili per i quali non si è con-clusa la vendita in regime di imposizione IVA. Proble-ma analogo si presenta nel momento in cui i costrut-tori intendano concedere in locazione gli immobili che abbiano costruito e che siano rimasti invenduti. Al fne di risolvere le criticità sopra evidenziate è stata data facoltà alle imprese costruttrici di optare, in ogni caso, per l’applicazione dell’IVA.

Vediamo ora più nel dettaglio la disposizione.

1. Locazioni di fabbricati

a) Fabbricati abitativi

pur essendo confermato, in generale, il regime di esen-zione IVA, ora l’ opzione per l’imponibilità IVA è ammes-sa:

- da parte delle i mprese costruttrici degli immobili o che hanno eseguito sugli stessi, anche tramite appal-to, i nterventi di recupero ex art. 3, comma 1, lett. c), d), f), DPR n. 380/2001 (Testo unico sull’edilizia); - per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.

Ora quindi, le imprese costruttrici / di ristrutturazione possono sempre optare per l’imponibilità IVA , evitando così l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni/servizi effettuati per la realizzazione/ristruttura-zione degli immobili.

È stato altresì “aggiornato” il n. 127-duodevicies), Ta-bella A, Parte III, DPR n. 633/72 che dispone l’applica-zione dell’ aliquota IVA ridotta del 10% relativamente alle locazioni degli immobili in esame.

b) Fabbricati strumentali

Per le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizza-zione senza radicali trasformazioni trova applicazione, in generale, l’ esenzione IVA , salva l’opzione per l’impo-nibilità da parte locatore nell’atto.

In precedenza, per le locazioni effettuate nei confronti di soggetti non passivi IVA (“privati”) nonché di imprese con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25% era prevista l’imponibilità IVA. Ora anche tali locazioni sono esenti, salvo opzione per l’imponibilità.

2. Cessioni di fabbricati

La nuova formulazione del n. 8-bis e n. 8-ter, articolo 10 del DPR 633/72 modifca il trattamento ai fni IVA delle cessioni, rispettivamente, di fabbricati abitativi e strumentali.

In generale, è consentito alle imprese costruttrici e di ristrutturazione, che non sempre riescono a cedere nei cinque anni dalla fne dei lavori le costruzioni realizza-te, di optare per il regime di imponibilità IVA della ces-sione, evitando così l’indetraibilità dell’imposta relati-va agli acquisti di beni e servizi effettuati ai fni della

realizzazione e ristrutturazione degli immobili.

a) Fabbricati abitativi

È confermato il regime generale di esenzione IVA. Tut-tavia, l’impresa costruttrice o l’impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero sui fab-bricati ha ora la facoltà di optare per l’imponibilità IVA in relazione alle cessioni effettuate:

- entro 5 anni dalla data di ultimazione della costru-zione/intervento (come già disposto in precedenza); - oltre i 5 anni dalla data di ultimazione della costru-zione/intervento, a condizione che nell’atto sia eser-citata l’opzione per l’imponibilità.

b)Fabbricati strumentali

È confermato in generale il regime di esenzione IVA. Tuttavia è ora prevista l’imponibilità per:

- le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di ristruttu-razione, anche in appalto, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento (co-me già disposto in precedenza);

- le cessioni per le quali il cedente esercita nell’atto l’opzione per l’imponibilità.

Per effetto della modifca normativa, sono esenti, salvo opzione per l’imponibilità, anche le cessioni effettuate nei confronti di: - privati;

- soggetti passivi IVA con diritto ad esercitare la detra-zione IVA in misura non superiore al 25%.

Tali cessioni, in precedenza, erano obbligatoriamente imponibili.

È stato modifcato di conseguenza anche l’art.17, co.1, lett.a-bis), il quale prevede ora l’applicabilità del mec-canismo del reverse charge anche alle cessioni di fab-bricati per le quali il cedente opta per l’imponibilità, se effettuate nei confronti di un cessionario soggetto passivo IVA.

CREDITO D’IMPOSTA NUOVE ASSUNZIONI

Viene introdotto un credito di imposta, nella misura del 35%, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualifcato impiegato nelle attivi-tà di ricerca e sviluppo .

I nuovi assunti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- dottorato di ricerca universitario, conseguito presso una università italiana o estera, se riconosciuta equi-pollente;

- laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifco, specifcatamente individuate (design, far-macia, fsica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, biologia, ecc.). Il credito di imposta:

- spetta su un costo aziendale massimo di euro 200.000;

- può essere utilizzato esclusivamente in compensa-zione;

- va indicato nel modello UNICO relativo ai periodi di imposta di maturazione e nei quali lo stesso viene utilizzato;

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fni dei redditi e dell’IRAP.

Per fruire del contributo le imprese devono presenta-re un’apposita istanza telematica, secondo le modali-tà che saranno individuate da un decreto di prossima emanazione.

InformaImpresa 9 Venerdì 7 settembre 2012

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