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DETRAZIONE 36% e 55%

L’art. 11 del DL 22.6.2012 n. 83, prevede alcune novità in materia di:

- detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recu-pero edilizio;

- detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualifcazione energetica degli edifci. Si tratta, in particolare:

- dell’incremento dal 36% al 50% della detrazione IRPEF per determinati interventi di recupero edili-zio, in relazione alle spese sostenute a partire dal 26.6.2012 e fno al 30.6.2013;

- dell’incremento da 48.000,00 a 96.000,00 euro, per unità immobiliare, del limite massimo detraibile del-le spese per interventi di recupero edilizio; - della proroga dall’1.1.2013 al 30.6.2013 della de-trazione per gli interventi di riqualifcazione energe-tica degli edifci, con riduzione della percentuale di detrazione dal 55% al 50%.

1. Detrazione irpef per interventi di recupero edilizio

a. Aumento della percentuale di detrazione dal 36% al 50%

Per le spese documentate relative a determinati inter-venti di recupero edilizio di cui al comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR sostenute dal 26.6.2012 e fno al 30.6.2013 , spetta una detrazione IRPEF del 50% in-vece del 36%.

In relazione alla detrazione in esame sono confermate le disposizioni del citato art. 16-bis e pertanto la stessa è riconosciuta:

- per le sole unità immobiliari residenzial i (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;

- in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;

- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio , compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli im-mobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Gli interventi agevolabili con la “nuova” detrazione IR-PEF del 50% sono i seguenti:

- interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifci residenziali;

- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi cala-mitosi (es. terremoti, alluvioni), anche se non rien-tranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormen-te all’1.1.2012;

- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; - interventi fnalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e mon-tacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favori-re la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravi-tà;

- interventi relativi all’adozione di misure fnalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

- interventi relativi alla realizzazione di opere fnaliz-zate alla cablatura degli edifci e al contenimento dell’inquinamento acustico;

- interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle par-ti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;

- gli interventi relativi all’adozione di misure antisi-smiche e all’esecuzione di opere per la messa in si-curezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifci o complessi di edifci collegati strutturalmente e comprendere interi edifci e, ove ri-guardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immo-biliari:

- interventi di bonifca dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Rientrano tra le spese agevolabili quelle di progetta-zione e per prestazioni professionali connesse all’ese-cuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifci ai sensi della legislazione vigente in materia.

b. acquisto o assegnazione di unità immobiliari ristrutturate

Le novità del DL 83/2012 non si applicano agli inter-venti di restauro e risanamento conservativo e di ri-strutturazione edilizia: - riguardanti interi fabbricati;

- eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provveda-no entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobi-le.

In tali casi, pertanto, l’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari continua a benefciare della detrazione IRPEF del 36% sul valore degli interventi eseguiti, considerato per legge pari al 25% del prez-zo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione.

c. Ammontare massimo delle spese rilevanti

La detrazione IRPEF del 50%, in relazione alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013 , spetta su un ammontare complessivo massimo pari a 96.000,00 euro (prima 48.000,00 euro) per unità immobiliare. Pertanto, salvo modifche o proroghe, il limite di 48.000,00 euro ritornerà applicabile a partire dalle spese sostenute dall’1.7.2013.

Qualora più soggetti realizzino interventi sulla mede-sima unità immobiliare, la detrazione del 50% dovrà quindi essere calcolata sul limite massimo di spesa pari a 96.000,00 euro e ripartita tra gli aventi diritto. In caso di interventi sulla stessa unità immobiliare già iniziati, con sostenimento di spese prima del 26.6.2012 per le quali rimane ferma la detrazione del 36%, nella risposta all’interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-07249 è stato chiarito che:

- il nuovo limite di 96.000,00 euro non è applicabi-le alle sole spese sostenute dal 26.6.2012 che be-nefciano della detrazione al 50%, ma “ assorbe” an-

10 InformaImpresa Venerdì 7 settembre 2012

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