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FISCO

46 Le modifiche al sistema della riscossione.

Riscossione e rateazione delle somme.

Il decreto legge n. 70 del 2011 interviene rimodulando i poteri di Equitalia.

PREMESSA

Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 ha apportato tutta una serie di modifiche legislative al sistema della riscossio-ne coattiva, come di seguito illustrate.

DILAZIONE DI PAGAMENTO DI AVVISI BONARI E LIQUIDAZIONE REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

L’articolo 7, comma 2, lettera u) del decreto in ogget-to modifica l’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 sulla disciplina della rateazione degli importi sca-turenti dalle liquidazioni automatiche/controlli formali delle dichiarazioni, all’atto della ricezione dell’”avviso bonario”.

La modifica prevede che:

- la rateazione potrà avvenire a prescindere dall’im-porto senza la dimostrazione del temporaneo stato di difficoltà economica (detto requisito era in prece-denza richiesto per le somme sino a 2.000,00 euro, e, sempre in tale situazione, era necessario presentare un’apposita istanza);

- la garanzia sarà necessaria solo se le rate succes-sive alla prima saranno nel complesso superiori a 50.000,00 euro (prima la garanzia era necessaria se le somme da dilazionare erano superiori a 50.000,00 euro);

- in armonia con quanto esposto nel punto preceden-te, l’entità della garanzia dovrà essere parametrata al totale delle somme dovute, comprese quelle relative alle sanzioni in misura piena, dedotto, però, l’importo della prima rata.

La stessa modifica viene effettuata per la dilazione del-le somme derivanti da tassazione separata, che potrà avvenire senza problemi di sorta a prescindere dall’im-porto (prima, per le somme sino a 500,00 euro, occor-reva dimostrare la momentanea difficoltà economica). E’ specificato che “le rate previste dal presente articolo possono anche essere di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto”.

In conclusione, la rateazione degli avvisi bonari potrà avvenire:

- in un massimo di sei rate trimestrali, se le somme so-no di importo sino a euro 5.000,00;

- in un numero massimo di venti rate trimestrali, se le somme sono di importo superiore a 5.000,00 euro; - previa prestazione della garanzia fideiussoria o ipo-tecaria, se le rate successive alla prima sono nel com-plesso superiori a 50.000,00 euro.

LE MODIFICHE AL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

1.Notifica preventiva, divieto di iscrizione ipotecaria e limiti all’espropriazione forzata (D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2 lett. u-bis), gg-decies) gg-undecies))

L’agente della riscossione è tenuto a notificare preven-tivamente al proprietario dell’immobile che in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro trenta giorni sarà iscritta ipoteca.

E’ comunque, vietata l’iscrizione di ipoteca per debiti inferiori a:

- € 20.000 se la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale se-de e il debitore sia proprietario dell’unità immobilia-

re dallo stesso adibita ad abitazione principale; - € 8.000 negli altri casi.

Le medesime limitazioni valgono anche per la proce-dura di espropriazione immobiliare.

2.Riscossione coattiva dei debiti fino a 2.000 euro (D.L. n. 70/2011 art. 7, comma 2 lett. gg-quinquies)

In tutti i casi di riscossione coattiva ex D.P.R. n. 602/73 di debiti fino ad € 2.000, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 70/11, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio, me-diante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedi-zione del primo.

3.Spese per la cancellazione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati (D.L. n.70/11 art. 7, comma 2 lett. gg-octies)

In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n.602/73, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente di riscossione né al PRA gestito dall’ACI o ai gestori di altri pubblici registri.

INTERESSI DI MORA

Per i ruoli consegnati a decorrere dal 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. n. 70/2011), se il con-tribuente non versa le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento oppure entro il termine per il ricorso negli accertamenti esecutivi, gli interessi di mora sono calcolati non più sulla totalità del debito, ma sull’importo iscritto a ruolo, escluse le somme relative alle sanzioni pecuniarie e agli interessi (D.L. n n. 70/2011 art.7, comma 2- sexies) e septies)). Infine, le misure degli interessi per il versamento, per la riscossione e per i rimborsi di ogni tributo sono stabili-te con decreto del Ministro dell’economia e delle finan-ze nei limiti di un punto percentuale - contro gli attuali tre punti percentuali previsti dalla normativa vigente - di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile (tasso legale di interesse) (D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2-octies).

RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI

A decorrere dal 1° gennaio 2012, Equitalia S.p.a. e le società da essa partecipate ai sensi dell’art. 3 comma 7, del D.L. n. 203/2005, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione spontanea e coattiva, del-le entrate, tributarie e patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i Co-muni gestiranno la riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali. Per ciò che concerne la riscos-sione coattiva, essa potrà avvenire:

sulla base dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che ha il valore di titolo esecu-tivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, “comun-que nel rispetto dei limiti di importo e delle condi-zioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata; immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono mediante gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico”;

- esclusivamente sulla base del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, in caso di utilizzo delle forme di riscossione pre-viste dall’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997.

RISCOSSIONE CREDITI INPS RISULTANTI DA LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

26 InformaImpresa Venerdì 9 settembre 2011

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