Page 25 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

1. verificare gli ulteriori requisiti previsti nel secondo comma dell’articolo 27 del D.L. n. 98/2011 (esercizio nel triennio precedente, mera prosecuzione attività precedente ecc.);

2. verificare il computo del quinquennio utile ovvero il compimento del 35° anno di età. Formuliamo alcuni casi pratici.

Esempio 1

Il signor Paolo Verdi ha iniziato la sua attività di agente di commercio nel 2006. Nel 2008, avendone i requisiti è diventato un contribuente minimo. Pur mantenendo-ne tuttora i requisiti sia oggettivi che soggettivi e non sussistendo cause ostative alla permanenza nel regime stesso, il Signor Verdi dal 1° gennaio 2012 dovrà acce-dere al nuovo regime degli ex minimi a causa dell’inizio dell’attività in data antecedente al 31 dicembre 2007 prevista come condizione ostativa dai benefici del nuo-vo regime ad imposta sostitutiva ridotta del 5% di cui al comma 1 dell’art. 27 della Manovra correttiva.

Esempio 2

Nel 2010 il signor Massimo Neri ha iniziato l’attività di agente immobiliare in regime dei minimi. Nel 2008 lo stesso aveva intrapreso un’attività di procacciato-re di affari con apertura della relativa posizione Iva, poi cessata nel corso dell’anno 2009. Dal 1° gennaio 2012 anche questo contribuente dovrà abbandonare il regime dei minimi ed accedere al nuovo regime sem-plificato introdotto dai commi 3 e 4 dell’art. 27 della Manovra. L’esercizio di altra attività nel triennio pre-cedente all’ingresso nei minimi costituisce infatti una delle cause ostative espressamente previste dal secon-do comma del citato art. 27 per l’accesso ai benefici del nuovo regime ad imposta sostitutiva ridotta del 5%.

LA FUORIUSCITA DAL REGIME E CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME DEGLI EX MINIMI

Per tutti i contribuenti non in possesso dei requisiti previsti nel primo comma dell’art. 27 della Manovra economica (D.L. n. 98/11) ma con le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 della Legge n. 244/07, dal 1° gennaio 2012 è prevista, ex lege, una transizione na-turale verso il regime dei c.d. ex minimi. Tale regime si renderà disponibile anche alle persone fisiche che dal 1° gennaio 2012 intendono iniziare un’attività d’im-presa o di lavoro autonomo senza possedere i requisi-ti previsti nel primo comma dell’art. 27 della Manovra economica.

Pur non essendo più un regime ad imposta sostitutiva, il regime dei c.d. ex minimi mantiene alcune tipiche ca-ratteristiche di quello introdotto nel nostro ordinamen-to dalla Legge n. 244/07. In particolare, i contribuenti che vi accederanno dal prossimo 1° gennaio o per tra-sferimento naturale dal regime dei minimi o a seguito di inizio dell’attività proprio da tale data potranno usu-fruire delle seguenti semplificazioni:

Semplificazioni:

1. esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta del-le scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte di-rette e dell’imposta sul valore aggiunto;

2. esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevati ai fini Iva;

3. esenzione dall’imposta regionale delle attività pro-duttive.

Gli obblighi connessi, invece, al nuovo regime degli ex minimi, possono essere sintetizzati come segue:

Obblighi

1. conservare i documenti emessi e ricevuti; 2. fatturazione e certificazione dei corrispettivi;

3. liquidare e versare l’imposta sul valore aggiunto sul-la base della dichiarazione annuale;

4. determinare l’Irpef con i metodi ordinario sul reddito di lavoro autonomo o d’impresa conseguito in cia-scun periodo d’imposta;

5. assoggettamento agli studi di settore o ai parametri. Si ritiene opportuno segnalare che l’adeguamento ai risultati degli studi di settore potrebbe comportare la fuoriuscita dal regime semplificato nel caso di supe-ramento dei 30.000 euro di ricavi o compensi purché, in sede di provvedimenti attuativi, non venga chiarito che i maggiori ricavi o compensi indicati a seguito di adeguamento allo studio di settore non rilevano ai fini della permanenza nel regime.

CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO DEI MINIMI

I soggetti in possesso dei nuovi requisiti decadono dal regime qualora si riscontri una delle seguenti circo-stanze:

1) è venuta meno una delle condizioni di cui all’art. 1, comma 96, della Legge n. 244/2007:

- nell’anno solare precedente, hanno consegui-to ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati all’anno, non superiori ad euro 30.000, non hanno effettuato cessioni all’esportazione, né sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del D.P.R. n. 917/1986, né erogato utili da associazione in partecipazione previsti dal successivo art. 53, com-ma 2, lettera c), del Tuir;

- nel triennio solare precedente, non hanno effet-tuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 15.000;

2)si è verificata una delle fattispecie indicate dall’art. 1, comma 99, della Legge n. 244/2007:

- non sono residenti nel territorio dello Stato, si av-valgono dei regimi speciali Iva, oppure effettuato – in via esclusiva o prevalente – le cessioni di fab-bricati, terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972 e dei mezzi di traspor-to nuovi indicati dall’art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993;

- esercitano l’attività in forma individuale, parteci-pando contestualmente ad una società di persone od associazione individuata dall’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, oppure ad una s.r.l. a ristretta base pro-prietaria che ha optato per l’istituto della traspa-renza di cui all’art. 116 del Tuir.

Al ricorrere di una di tali ipotesi, il regime dei contri-buenti minimi cessa di avere efficacia a partire dal pe-riodo d’imposta successivo.

Le modalità attuative delle novità introdotte dalla Ma-novra Correttiva 2011 saranno, poi, definite con appo-siti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle En-trate.

PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL REGIME DEI MINIMI: MODALITA’ DI CALCOLO DELL’ACCONTO

Il decreto legge più volte citato, infine, dispone l’abro-gazione del primo e secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della Legge n. 244/2007, in virtù dei quali le norme riportate nel comma 96 e seguenti non rilevano ai fini della determinazione dell’acconto Irpef dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordi-nario a quello dei minimi.

InformaImpresa 25 Venerdì 9 settembre 2011

Page 25 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »