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mente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali deter-minati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc. , sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l’attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.

Per i beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, è possibile fare riferimento ad apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso.

La circolare, in maniera eccessivamente restrittiva, richiede che, al fine di verificare gli accordi previsti dalle parti per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa , il corrispettivo annuo e le altre

condizioni contrattuali devono risultare da apposita certificazione scritta di data certa , antecedente alla data di inizio dell’utilizzo del bene. Resta da chiarire a quali conseguenze si espongono i concedenti e gli utilizza-tori in relazione a beni già concessi in godimento per i quali non si sia formata la citata documentazione. A tal riguardo, si ritiene che la precisazione trovi applicazione unicamente per i beni il cui godimento è iniziato succes-sivamente alla data di emanazione della circolare. E, in tutti i modi, andrà anche verificato, nell’ipotesi in cui non venga redatta tale certificazione, quali possono essere i riflessi sanzionatori se il bene è, però, stato concesso in uso a valori di mercato.

Nel caso in cui il bene sia concesso in godimento per un periodo di tempo inferiore all’anno, i valori devono essere ragguagliati.

La circolare, infine, precisa che in deroga al criterio ge-nerale per il quale i redditi diversi rilevano secondo il criterio di cassa per la fattispecie in oggetto il reddito si considera conseguito alla data di maturazione.

Inoltre, se il socio è anche dipendente o amministratore della società ovvero il familiare è dipendente dell’im-presa, la disciplina in argomento trova applicazione, in quanto, nei confronti dei medesimi soggetti, è già opera-tiva la disposizione in merito alla tassazione dei “fringe benefit” prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR.

LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI BENI CONCESSI IN USO

Al fine di consentire un’attività di controllo da parte dell’Amministrazione, il legislatore ha introdotto un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai beni concessi in godimento per un cor-rispettivo annuo inferiore al valore di mercato (art. 2, comma 36-sexiesdecies).

L’obbligo di comunicazione grava sull’impresa conceden-te o sul socio/familiare utilizzatore. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novem-bre 2011, sono stati stabiliti modalità e termini per l’effettuazione della citata comunicazione (vedi nostra Informativa n. 80 del 2011).

Per completezza di informazione si ricorda che con prov-vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 marzo 2012, è stato stabilito un congruo differimento dell’iniziale termine per l’invio della comunicazione in oggetto. Il nuovo termine per la trasmissione è fissato al 15 ottobre 2012 . Si ricorda che quello precedente era stabilito al 31 marzo 2012.

DECORRENZA E SANATORIA PER IL PRIMO ACCONTO

Le novità sopraindicate si applicano, ai sensi dell’articolo 2, comma 36-duodevicies, dal periodo d’imposta succes-sivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La nuova disciplina va

quindi applicata dal 2012.

Per quanto riguarda la determinazione degli acconti per il 2012 ai fini delle imposte dirette, il legislatore ha precisato che l’imposta 2011 va ricalcolata applicando le nuove disposizioni.

La circolare n. 24 del 2012 precisa che in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza circa l’applicazio-ne della disciplina dei beni in godimento, “il contribuente che non ha applicato correttamente le disposizioni in esame in sede di determinazione del primo acconto, potrà sanare l’eventuale omesso versamento in sede di secondo acconto, senza l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento e maggiorato degli interessi nella misura del 4 per cento annuo (D.M. 21 maggio 2009) prevista per i pagamenti rateali di cui all’articolo 20 del decreto legislativo, 9 luglio 1997, n. 241.”

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SICUREZZA

34 Pubblicato l’elenco delle imprese ammesse al

Bando ISI-INAIL.

E’ stato pubblicato da INAIL l’elenco delle domande ac-cettate nell’ambito del Bando ISI-INAIL, relativamente alla regione Veneto.

Ricordiamo che le domande presentate complessiva-mente sono state 1978 e quelle ammesse 324, per un contributo totale di 14.592.678€.

Ad oggi non è previsto alcun recupero delle domande escluse.

Per approfondimenti consultare il file:

- venetoelenco.pdf

alla notizia 689 su www.informaimpresa.it

SICUREZZA

35 Lavoratori a progetto e sicurezza negli

ambienti di lavoro: anche per loro la formazione obbligatoria come per i lavoratori dipendenti.

Il decreto legislativo n. 81/2008, in materia di sicurez-za, prende in considerazione anche la figura del lavora-tore a progetto. All’articolo 3, comma 7 riporta quanto segue:

“Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli arti-coli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settem-bre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei col-laboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di la-voro del committente.”

Conseguentemente a tale passaggio normativo, si può affermare che, se la prestazione lavorativa viene effet-tuata nel luogo del lavoro del committente, inevitabil-mente deve essere applicato integralmente il decreto legislativo n. 81/2008, e quindi anche ed in particolare gli articoli 36 (informazione ai lavoratori) e 37 (forma-zione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). Questo significa che, anche i lavoratori a progetto, so-no tenuti alla formazione obbligatoria in analogia ai lavoratori dipendenti, nel rispetto di quanto stabilito dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Peraltro, già con circolare n. 1 dell’ 08/01/2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, viene pre-cisato che “si applica al collaboratore il decreto legisla-tivo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integra-zioni (ovviamente quando la prestazione lavorativa si

20 InformaImpresa Venerdì 27 luglio 2012

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