Page 19 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Art.2, c. 36-quaterdecies

I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in go-dimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

L’effetto penalizzante che la norma produce in capo ai soggetti concedenti vuole scoraggiare comportamenti non corretti finalizzati a “scaricare” sull’impresa costi senza che a fronte dei quali vi siano corrispondenti corrispettivi. In pratica, la norma sembra aver voluto individuare una fattispecie in cui, ope legis, i costi sono indeducibili per mancanza del requisito dell’inerenza. La disposizione parla genericamente di costi: ricadono nell’ambito della norma sia i costi di funzionamento (ad esempio: carburanti, tasse di possesso, utenze, ecc.) com-presi quelli di manutenzione (sia ordinaria che straordi-naria), come pure le spese sostenute per l’acquisizione dei citati beni (ad esempio: quote di ammortamento, canoni leasing, canoni di noleggio, ecc).

Appare fuori dubbio che la norma si applichi anche in relazione a beni concessi in godimento in assenza di corrispettivo.

Ulteriore questione si pone nel caso in cui il corrispettivo pattuito risulti di importo inferiore al valore normale . In tale caso, si può fare ricorso ad un calcolo proporzionale per individuare la quota di costo non ammessa in detra-zione. Ad esempio, se il valore normale relativo al godi-mento di un determinato bene è pari a 100, mentre al socio o familiare è richiesto il pagamento di un importo pari ad 80, i relativi costi saranno ammessi in deduzione per un ammontare pari all’80% dei medesimi. Un altro chiarimento atteso era quello relativo al trat-tamento da riservare ai beni a deducibilità limitata : in particolare andava chiarito quale interrelazione esiste fra la norma in commento e le ipotesi di deducibilità limitata specificatamente disciplinate (ad esempio, au-toveicoli e immobili patrimonio di cui, rispettivamente, agli artt. 164 e 90 del TUIR).

Al riguardo la circolare specifica che la norma, ad esem-pio, “non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall’art. 164 del TUIR”.

Nel caso in cui il bene sia stato dato in godimento per

un periodo limitato nel corso dell’anno, per il calcolo dei costi indeducibili, è possibile tener conto della durata di tale periodo, ferma restando l’indeducibilità totale dei costi specificatamente imputabili al bene nel periodo di utilizzo dello stesso. Ad esempio, se viene concesso in godimento un veicolo che non sconta le limitazioni previste dall’art. 164 del TUIR per 6 mesi nel corso del periodo d’imposta, sarà necessario rendere indeducibile il 50% della relativa quota di ammortamento (ovvero del costo del leasing) come pure della tassa annuale di possesso e del costo dell’assicurazione RC. Mentre sarà indeducibile il costo del carburante specificata-mente imputabile al periodo in cui il bene è stato dato in godimento ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato.

La circolare, infine, assume un indirizzo innovativo nel momento in cui, nelle ipotesi di società trasparenti (società di persone o di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR), precisa che il maggior reddito scaturente dall’indedu-cibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori . Con la precisazione che a tali soci andrà imputato anche il maggior reddito scaturente dai costi indeducibili derivante dalla concessione in godimento di beni ai familiari degli stessi.

In pratica, quindi, i soci, oltre alla nuova fattispecie di

reddito diverso (vedi paragrafo successivo) saranno incisi anche dal maggior reddito derivante dall’indeducibilità dei costi in capo alla società concedente.

GLI EFFETTI IN CAPO AGLI UTILIZZATORI

L’art. 2, comma 36-terdecies, del citato decreto introduce una nuova fattispecie tra i redditi diversi , disciplinati dall’articolo 67 del TUIR.

In particolare, con l’introduzione della nuova lettera h-ter) nel corpo dell’articolo 67, comma 1, TUIR, costituisce “reddito diverso” la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.

ARTICOLO 67 TUIR

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ..omississ..)

h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corri-spettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;

1. Ambito soggettivo di applicazione della disciplina Sono interessati dalla disposizione:

a) i soci , residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti;

b) i familiari , residenti e non residenti nel territorio del-lo Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato;

c) i familiari , residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dei soci indicati alla lettera a);

Nella circolare, fra gli utilizzatori, viene previsto anche il soggetto “residente e non che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residen-te nel territorio dello Stato”. Sono in corso contatti con l’Agenzia delle entrate al fine di definire correttamente tale ultimo soggetto La Confederazione si attiverà per contestare interpretazioni non conformi al disposto normativo.

I familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Entrano nel campo di applicazione della disposizione anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate.

2. La determinazione del reddito diverso

Il socio o familiare che utilizza beni intestati all’impre-sa o società a canoni inferiori ai prezzi correnti, deve includere nel proprio reddito imponibile la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di tali beni.

Come previsto dall’articolo 2, comma 36-quinquiesde-cies, tale differenza concorre a formare il reddito im-ponibile del socio o familiare utilizzatore come reddito diverso, ai sensi della nuova fattispecie reddituale di cui all’articolo 67, comma 1, lett. h-ter), TUIR.

Gli elementi da confrontare sono il valore di mercato e il corrispettivo annuo dal socio o familiare utilizzatore. Al riguardo, va specificato che per “valore di mercato” si fa riferimento al valore normale, di cui all’articolo 9, comma 3, del TUIR: prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commer-cializzazione (per quanto possibile, si fa riferimento ai prezzi di listino o tariffe).

In pratica, bisogna fare riferimento al prezzo normal-

InformaImpresa 19 Venerdì 27 luglio 2012

Page 19 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »