InformaImpresa 14/2014 - page 11

2014, pubblicato sullaG.U. n. 144del 24giugno2014,
introduce un credito d’imposta pari al 15% delle spe-
se sostenute in eccedenza rispetto allamedia degli in-
vestimenti in beni strumentali compresi nella Tabella
28 ATECO destinati a strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato realizzati nei 5 periodi d’imposta
precedenti (2009-2013per gli investimenti 2014) con
facoltà di escludere dal calcolo dellamedia il periodo
in cui l’investimento è statomaggiore.
SOGGETTI INTERESSATI
L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito
d’impresa compresi coloro che hanno iniziato l’attività:
- dameno di 5 anni alla data del 25.6.2014, anche se
condurata dell’attività inferiore a5 anni;
- dal 26.6.2014.
Con riguardo ai soggetti “titolari di attività industriali”
a rischio di incidenti sul lavoro, exD.Lgs. n. 334/99, il
comma 5 dispone che gli stessi possono fruire dell’in-
centivo “solo se è documentato l’adempimento degli
obblighi e delle prescrizioni di cui al citatodecreto”.
SPESEAGEVOLABILI
Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta
sono esclusivamente quelli compresi nella divisione
28 della tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari
e apparecchiature che intervengono meccanicamente
o termicamente sui materiali e sui processi di lavora-
zione; dovrebbero, quindi, essere esclusi gli immobili
strumentali, le autovetture e i computer.
Il beneficio inesameè riconosciutoper gli investimen-
ti:
- di importo superiore a€10.000 (per singolobene);
- effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015.
Si evidenzia che i beni devono essere nuovi, pertan-
to sono esclusi dal beneficio gli investimenti aventi ad
oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già
utilizzati e che le strutture, cui gli investimenti sono
destinati, devono essere ubicate in Italia.
DETERMINAZIONEDELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione in esame si concretizza in un credito
d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in ecce-
denza rispetto alla media degli investimenti in beni
strumentali realizzati nei 5 periodi d’imposta prece-
denti, con facoltà di escludere dal calcolo dellamedia
il periodo in cui l’investimento è statomaggiore.
Il credito spetta con riguardoal valore complessivode-
gli investimenti realizzati in ciascun periodo d’impo-
sta.
Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di
pari importo la prima delle quali utilizzabile a decor-
rere dall’1.1 del secondo periodo d’imposta successi-
vo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (ad
esempio, per gli investimenti 2014, dall’1.1.2016).
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di
5 anni alla data del 25.6.2014 va considerata la me-
dia degli investimenti in beni strumentali realizza-
ti nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso
al 25.6.2014 o a quello successivo, con la facoltà di
escludere dal calcolo dellamedia il periodo in cui l’in-
vestimento è statomaggiore.
MODALITÀDI UTILIZZODELCREDITO
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensa-
zione tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite
annualepari a€250.000exart. 1, comma53, Leggen.
244/2007. Inoltre:
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES e non concorre alla
formazione del valore della produzione IRAP;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichia-
razioni dei redditi relative ai periodi d’imposta suc-
cessivi nei quali lo stesso è utilizzato;
- non rilevaai fini del rapportodi deducibilitàdegli in-
teressi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61
e109, comma5, TUIR.
CAUSEDI DECADENZA
Il bonus viene revocato in casodi:
- cessione a terzi o destinazione dei beni agevolati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del
secondoperiodod’imposta successivo all’acquisto;
- trasferimento dei beni agevolati, entro il 31.12 del
quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, in strutture produttive fuori del
territorio italiano, anche se appartenenti al benefi-
ciariodell’agevolazione.
In casodi indebita fruizione il credito:
- va restituito entro il termine per il versamento a sal-
dodell’imposta sui redditi dovutaper il periodod’im-
posta in cui si è verificata la decadenza;
- è recuperatodall’AgenziadelleEntratemaggioratodi
interessi e sanzioni.
FISC0
10 Autotrasporto: confermate le deduzioni
forfetarie di spese nondocumentate e
il riconoscimento del credito d’imposta
spettante per il SSN.
Conun comunicato stampadel 30maggio2014, l’Agenzia
delle Entrate conferma le agevolazioni spettanti alla cate-
goria dell’autotrasporto di merci
.
Sono prorogate anche per il 2014 le agevolazioni per
gli autotrasportatori e confermati anche quest’annogli
importi già previsti nel 2013. Lo precisa l’Agenzia del-
le Entrate, con un comunicato stampa del 30 maggio
2014. Inparticolare:
1.le impresedi autotrasportomerci -conto terzi e con-
to proprio -possono recuperare nel 2014 fino ad un
massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite
compensazione in F24) le somme versate nel 2013
come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui
premi di assicurazione per la responsabilità civile,
per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore adibiti a trasportomerci dimassa complessi-
va apieno cariconon inferiore a11,5 tonnellate.An-
chequest’annoper la compensazione inF24 si utiliz-
za il codice tributo “6793”;
2.per i trasporti effettuati personalmente dall’impren-
ditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (au-
totrasporto merci per conto di terzi) è prevista una
deduzione forfetaria di spese non documentate (ar-
ticolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il
periodod’imposta2013, nelle seguentimisure:
-56,00 euro
per i trasporti all’interno della Regione
e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta an-
che per i trasporti personalmente effettuati dall’im-
prenditoreall’internodel Comune incui ha sede l’im-
presa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della
Regione odelleRegioni confinanti;
-92,00euro
per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
FISC0
11 Fattura elettronica tra operatori economici:
i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ed il
decreto per la conservazione informatica dei
documenti.
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 18/E del 24 giu-
gno 2014 chiarisce lemodalità di emissione e di conser-
vazione della fattura elettronica, recependo le indicazioni
di semplificazione della Confartigianato.
Con la leggedi stabilitàper il 2013 sono stati riformu-
lati gli articoli 21 e 39, decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/1972, al fine di equiparare la fattu-
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