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L’obbligo di comunicazione grava sull’impresa conce-dente o sul socio/familiare utilizzatore. Con provvedi-mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, sono stati stabiliti modalità e termini per l’effettuazione della citata comunicazione (vedi no-stra Informativa n. 80 del 2011).

Per completezza di informazione si ricorda che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 marzo 2012, è stato stabilito un congruo differi-mento dell’iniziale termine per l’invio della comunica-zione in oggetto. Il nuovo termine per la trasmissione è fissato al 15 ottobre 2012. Si ricorda che quello prece-dente era stabilito al 31 marzo 2012.

DECORRENZA E SANATORIA PER IL PRIMO ACCONTO

Le novità sopraindicate si applicano, ai sensi dell’arti-colo 2, comma 36-duodevicies, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vi-gore della legge di conversione del decreto. La nuova disciplina va quindi applicata dal 2012.

Per quanto riguarda la determinazione degli acconti per il 2012 ai fini delle imposte dirette, il legislatore ha precisato che l’imposta 2011 va ricalcolata appli-cando le nuove disposizioni.

La circolare n. 24 del 2012 precisa che in considerazio-ne delle obiettive condizioni di incertezza circa l’appli-cazione della disciplina dei beni in godimento, “il con-tribuente che non ha applicato correttamente le disposi-zioni in esame in sede di determinazione del primo accon-to, potrà sanare l’eventuale omesso versamento in sede di secondo acconto, senza l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento e maggiorato degli interessi nella misura del 4 per cento annuo (D.M. 21 maggio 2009) prevista per i pagamenti rateali di cui all’articolo 20 del decreto legislativo, 9 luglio 1997, n. 241.”

FISCO

27 Regime di vantaggio per l’imprenditoria

giovanile e i lavoratori in mobilità (nuovi minimi).

Con la circolare n. 17 del 30 maggio 2012, l’Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti in me-rito alla corretta applicazione del nuovo regime di van-taggio per l’imprenditoria giovanile.

PREMESSA

Come è noto, l’articolo 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, ha apportato, con decorrenza dal 2012, al regime dei contribuenti minimi una serie di modifiche. Il regime (in breve: regime di vantaggio per le nuove attività ) assume, ora, le caratteristiche di un vero e proprio regime di favore per la nuova imprendi-toria e va ad aggiungersi a quello delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della legge n. 388 del 2000 (in breve: NIP) rappresentando una possibile ulteriore scelta per coloro che intendono avviare una nuova atti-vità d’impresa ovvero di lavoro autonomo.

IN COSA CONSISTE IL REGIME DI VANTAGGIO

Il regime di vantaggio, introdotto con l’articolo 27, com-mi 1 e 2 del predetto D.L. n. 98, è finalizzato a favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro.

Le disposizioni che regolamentano il nuovo istituto, so-no state mutuate da quelle che regolano il regime dei contribuenti minimi disciplinato dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. In sostanza, l’ex regime dei minimi può intendersi as-

sorbito dal nuovo regime fiscale di vantaggio per l’im-prenditoria giovanile e lavoratori in mobilità il quale presenta notevoli novità soprattutto con riferimento ai requisiti di accesso, al periodo di applicabilità e alla mi-sura dell’imposta sostitutiva dovuta.

Il predetto regime si applica a partire dal 1° gennaio 2012, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, ovvero anche oltre al 4° anno successivo a quello di inizio dell’attività e sino al com-pimento del 35° anno di età.

Le persone fisiche che intraprendono un’attività d’im-presa, arte o professione, ovvero che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, qualora risul-tino in possesso dei requisiti previsti dalla norma, ap-plicano l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento. Coloro che iniziano una nuova attività d’impresa o pro-fessionale nel corso, ad esempio, dal 2012 applicano le nuove disposizioni fino al periodo d’imposta 2016. Va ricordato che in sede di conversione del decreto leg-ge è stato previsto che il regime si applica anche oltre il 4° anno, successivo a quello di inizio dell’attività, e sino a quello di compimento del 35° anno di età del contribuente, senza esercitare alcuna opzione espres-sa.

Si ricorda che per i contribuenti di piccole dimensioni che intendono iniziare una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo rimane in vigore la possibilità di aderire al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo introdotto dall’articolo 13 della legge n. 388/2000.

A CHI SI APPLICA IL NUOVO REGIME

Le nuove disposizioni sono applicabili da tutte le per-sone fisiche che:

a) Intraprendono, dal 1° gennaio 2012, un’attività di impresa, arte o professione;

b) l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007;

c)presumono di avere, o possedevano, i requisiti sta-biliti dall’articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244/2007 (regime degli ex minimi) e dall’articolo 27, comma 1 e 2 del sopracitato decreto n. 98/2011. Sul tema sia il Provvedimento del Direttore dell’Agen-zia delle entrate n. 185820/2011 che la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17 hanno precisato che per stabilire quale sia il periodo di inizio di una nuova attività non si fa riferimento alla mera apertura della partita Iva bensì all’effettivo svolgimento dell’attività, da intendersi come la prima effettuazione delle ope-razioni attive relative all’attività caratteristica ovvero a quelle passive sempre preordinate a tale attività. L’aliquota dell’imposta applicabile, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, è particolarmente conve-niente ed è stata fissata nel 5%.

Le condizioni, sopra riportate, testimoniano che men-tre l’accesso all’ex regime dei minimi era consentito a chiunque fosse in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 244/2007, non essendo di impedimento il fat-to che lo stesso fosse già in attività, il regime di van-taggio, invece, è accessibile, come si dirà meglio nei pa-ragrafi successivi, esclusivamente a coloro che iniziano una nuova attività ovvero l’hanno iniziata dopo l’entra-ta in vigore del regime dei minimi (1° gennaio 2008).

Per approfondimenti consultare il file:

nuovi minimi.pdf

alla notizia 686 su www.informaimpresa.it

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InformaImpresa 13 Venerdì 13 luglio 2012

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