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6 InformaImpresa Venerdì 6 maggio 2011

cali regionali di categoria hanno siglato le nuove Li-nee Guida aggiornate in base all’Accordo Regionale del 31 marzo scorso sulle prestazioni CEAV relative agli Apprendisti sospesi per mancanza di lavoro o per in-temperie.Ricordando di seguito ed in sintesi le novità introdotte dal nuovo Accordo Regionale, già contenu-te nella corrispondente notizia pubblicata sul capito-lo “contrattazione regionale”, proponiamo in allegato le nuove Linee Guida aggiornate.

Secondo il nuovo Accordo Regionale del 31 marzo scorso la prestazione del Fondo in favore degli appren-disti sospesi per mancanza di lavoro sarà erogata nel corso del 2011 per la durata massima di 90 giorni per dipendente e comunque non oltre la data del 31 mag-gio 2011. A conclusione dei 90 giorni ovvero per le so-spensioni attivate dopo il 31 maggio 2011, per i propri apprendisti sospesi per mancanza di lavoro, le impre-se attiveranno la Cassa Integrazione in deroga. Analo-gamente l’impresa attiverà la Cig in deroga nel caso di superamento della durata massima del trattamen-to DS nell’intero periodo di vigenza dell’apprendista-to, ovvero nel caso di apprendisti privi dei requisiti per accedere alla tale indennità INPS. Per le sospensioni di apprendisti attivate fno alla data di stipula del nuo-vo Accordo, 31 marzo 2011, continueranno a valere le norme precedenti.

Rimane invariato il trattamento in caso di sospensioni dell’apprendista per maltempo/intemperie, che conti-nuerà a carico del Fondo per tutto il 2011.

Viene inoltre modifcato dal 1 marzo 2011 l’importo che il datore di lavoro eroga come anticipo di sospen-sione (introdotto dall’intesa del 29 gennaio 2009), ele-vandolo da € 1,0250 a € 1,550 orarie. Per approfondimenti consultare il fle: - Linee Guida 1.pdf - Linee Guida 2.pdf

alla notizia 145 su http://informaimpresa.confartigia-natovicenza.it/

CONTRATTUALE - LAVORO

76 Acconciatura ed Estetica. Conferma EET:

Accordo Regionale del 27.4.2011.

Da aprile 2011 a novembre 2011 confermati i valori dell’EET per il settore dell’Estetica e Acconciatura pre-visti dal CCRL dell’11.10.2010.

Con apposito Verbale Regionale del 27.04.2011, le par-ti, valutati i risultati relativi all’andamento dei parame-tri nel periodo di riferimento, hanno confermato i valori dell’EET previsti con decorrenza 01.04.2011 per il set-tore Estetica ed Acconciatura dal Contratto Regionale di lavoro dell’11.10.2010.

Per approfondimenti consultare il fle: - EEE acconcia-tori.pdf alla notizia 147 su http://informaimpresa.con-fartigianatovicenza.it/

CONTRATTUALE - LAVORO

77 Acconciatura ed Estetica. Tabella retributiva:

aprile 2011.

Per approfondimenti consultare il fle: - Estetica 04-2011.pdf alla notizia 148 su http://informaimpresa. confartigianatovicenza.it/

CONTRATTUALE - LAVORO

78 Accordo Regionale 22.04.2011. Bilateralità

Veneta: regolarità contributiva EBAV.

Siglato l’Accordo Interconfederale Regionale che fssa le regole per l’adesione aziendale, l’iscrizione dei di-pendenti ad Ebav e la regolarità contributiva per l’ac-cesso alle prestazioni e all’esonero dalla corresponsio-ne dell’EAR.

Le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni Sin-dacali regionali hanno siglato lo scorso 22 aprile l’Ac-cordo Interconfederale Regionale che istituisce un rin-novato quadro di regole al quale fare riferimento per individuare con precisione le condizioni ed i requisiti della adesione ad EBAV e della relativa regolarità con-tributiva delle aziende e dei propri dipendenti. Iscrizione e regolarità contributiva consentono l’acces-so alle prestazioni dell’Ente e alle regole premiali pre-viste dalla contrattazione collettiva e individuano le condizioni di continuità di versamento necessaria per l’esonero alla corresponsione dell’EAR, 25 euro mensili per dipendente, cui sono tenute le aziende artigiane non aderenti agli enti bilaterali.

In sintesi il nuovo Accordo, che riguarda tutte le azien-de artigiane venete con esclusione di quelle edili, di-spone quanto segue.

L’iscrizione dell’azienda decorre dal primo mese di ver-samento all’Ente e la regolarità contributiva è conse-guente a versamenti mensili completi di tutte le con-tribuzioni previste e riferiti a tutti i dipendenti in forza all’azienda in ciascun mese, compresi i nuovi assunti e con esclusione dei lavoratori a domicilio o a chiamata, o con un rapporto a tempo parziale non superiore al 10% (es. 4 ore settimanali, 15 ore mensili, ecc…). Ai fni della regolarità contributiva è precisato che l’azienda, non tenuta a versare la contribuzione all’Ebav per quei dipendenti che nel mese mancano dei requisiti di red-dito, è comunque tenuta ad evidenziarli nel modello mensile di versamento (B01) con contribuzione a zero. (Si ricorda che i limiti di reddito si riferiscono ad un imponibile fscale di busta paga di almeno 300 euro. Per i dipendenti con rapporto a tempo parziale tra 11 e 35%, per i quali si versano contributi Ebav dimezzati, tale limite è fssato a 100 €.)

L’accesso alle prestazioni dell’Ente, secondo le regole e condizioni previste per ognuna, potrà avvenire dopo 12 mesi di versamenti completi e continuativi. (Nel caso di trasformazione o trasferimento aziendale valgono anche i versamenti operati con la precedente denominazione aziendale.)

Le aziende che entrano nella sfera di applicazione del-la contrattazione artigiana, le aziende di nuova costi-tuzione o senza dipendenti che assumono del perso-nale dipendente, hanno diritto all’accesso alle presta-zioni dopo tre mesi di versamento (dal primo mese di versamento per la sola prestazione dei sussidi ai lavo-ratori sospesi).

L’accesso a prestazioni premiali previste dalla contrat-tazione collettiva per le aziende aderenti ad Ebav, può avvenire con almeno sei mesi di versamento Ebav e comunque mantenendo la regolarità contributiva du-rante l’applicazione della condizione premiale. L’obbligo contrattuale di corresponsione dell’EAR ai di-pendenti, elemento retributivo mensile di 25 euro, va-le per tutte le aziende artigiane (non edili) non iscritte ad Ebav. Tale obbligo vige anche per le aziende che, pur iscritte all’Ebav, non operino i relativi versamenti per 6 mesi anche non consecutivi. In questi casi l’ob-bligo decorre dal settimo mese. Per approfondimenti consultare il fle: - Regolarit contributiva.pdf

alla notizia 149 su http://informaimpresa.confartigia-natovicenza.it/

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