This is a SEO version of Schema. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »FISCO
26 Da Equitalia le indicazioni per mettersi in
regola con i versamenti.
I contribuenti non in regola con le scadenze dei paga-menti possono oggi allungare fno a 6 anni il periodo di dilazione dei debiti fscali e contributivi, a patto che dimostrino di avere avuto un peggioramento della loro situazione economica.
Equitalia ha varato la direttiva interna che fornisce alle società partecipate le indicazioni operative per conce-dere il benefcio previsto dal decreto milleproproghe (articolo 2, comma 20, del decreto legge n. 225/2010 convertito, con modifcazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).
Come già avviene per le rateazioni, se la richiesta di proroga riguarda debiti per un importo fno a 5 mila euro, sarà concessa a semplice richiesta motivata at-testante la situazione di diffcoltà peggiore rispetto a quella in cui versava il contribuente.
Per gli importi superiori a 5 mila euro l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva diffcoltà vie-ne effettuato in maniera differenziata in base alla tipo-logia giuridica dei soggetti.
Le richieste presentate da persone fsiche o titolari di ditte individuali in regimi fscali semplifcati sono valu-tate utilizzando l’indicatore della situazione economi-ca equivalente del nucleo familiare del debitore (ISEE). Il contribuente interessato alla proroga della dilazio-ne è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva diffcoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE di valore infe-riore rispetto al precedente, ovvero, in caso non sia tra-scorso il termine di validità annuale del modello ISEE, mediante la sola dimostrazione di eventi posteriori che hanno determinato una radicale modifca della situa-zione reddituale e patrimoniale.
Le richieste di rateazione in proroga presentate da al-tre categorie giuridiche di soggetti, ad esempio le so-cietà di capitali, vengono esaminate mediante l’appli-cazione dei parametri costituiti dall’Indice di Liquidità e dall’Indice Alfa. Il contribuente è tenuto ad attestare il temporaneo peggioramento della sua situazione di obiettiva diffcoltà mediante la presentazione di una situazione economico patrimoniale aggiornata da cui risulti che l’Indice di Liquidità è peggiorato rispetto a quello riferito alla dilazione di cui viene chiesta la pro-roga. Con riferimento, invece, al numero di rate conce-dibili verrà utilizzato sempre Indice Alfa.
Per la presentazione della richiesta di proroga Equita-lia ha predisposto specifci moduli disponibili presso gli sportelli degli agenti della riscossione.
FISCO
27 Monitoraggio dei corrispettivi. Rinviata al 1°
luglio 2011 la decorrenza dell’adempimento.
E’ stato prorogato di due mesi il termine a decorrere dal quale le operazioni rilevanti ai fni IVA per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura devo-no essere obbligatoriamente comunicate.
Con il decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, conver-tito in Legge 122/2010, è stato introdotto l’obbligo, per tutti soggetti passivi IVA, di comunicare telema-ticamente all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo pari o superiore a euro 3.000, al netto dell’IVA (limite elevato a euro 3600, al lordo dell’IVA applicata, per le operazioni do-cumentate da scontrino o ricevute fscali).
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2011, prot. 59327, al fne di con-sentire i necessari adeguamenti, anche di tipo tecno-logico, connessi all’adempimento del nuovo obbligo di comunicazione, viene rinviata al 1° luglio 2011 la decorrenza dell’obbligo per le operazioni rilevanti ai fni IVA per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Quindi, riepilogando, il calendario del nuovo adempi-mento risulta essere il seguente:
- per il periodo d’imposta 2010:
devono essere comunicate entro il 31 ottobre 2011
unicamente le operazioni soggette all’obbligo di fat-turazione, di importo pari o superiore a euro 25.000 (al netto dell’IVA);
- per il periodo d’imposta 2011:
- sono escluse dalla comunicazione le operazioni documentate da scontrino/ricevuta fscale di im-porto pari o superiore a euro 3.600 (al lordo di IVA), effettuate fno al 30 giugno 2011;
- devono essere comunicate entro il 30 aprile 2012 le cessioni di beni e prestazioni di servizi docu-mentate da scontrino/ricevuta fscale di importo pari o superiore a euro 3.600 (al lordo di IVA), ef-fettuate dal 1° luglio 2011;
- devono essere comunicate, sempre entro il 30 aprile 2012, le cessioni di beni e prestazioni di servizi documentate da fattura di importo pari o superiore a euro 3.000 (al netto dell’IVA), effet-tuate dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
http://informaimpresa.confartigianatovicenza.it
InformaImpresa 11 Venerdì 6 maggio 2011
This is a SEO version of Schema. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »