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individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita
per accertare che la riparazione sia stata efficace.
Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-
dividuare perdite” si intende che le apparecchiature
o gli impianti sono esaminati per individuare perdite
attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta,
incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-
pianto in cui è più probabile che si verifichino delle
perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta
per controllare la presenza di eventuali perdite de-
vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-
dard di cui al paragrafo 7.
3.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-
ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento
delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-
dite sono controllati almeno una volta all’anno per
accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-
stemi di protezione antincendio installati prima del
4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite
devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
4.
Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle
perdite correttamente funzionante, la frequenza dei
controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-
sere dimezzata.
5.
Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se
viene già applicato un regime di ispezioni al fine di
ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-
ni possono anche soddisfare i requisiti del presente
regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-
quenti.
6.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad
effetto serra tengono un registro in cui riportano la
quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-
stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle
recuperate durante le operazioni di manutenzione, di
riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-
no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-
ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-
co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione,
nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai
sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-
nenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate delle applicazioni
di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti
registri sono messi a disposizione dell’autorità com-
petente e della Commissione.
7.
La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-
trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni
di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-
re elementi non essenziali del presente regolamento
completandolo, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo
12, paragrafo 3.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Gas fluorurati - Reg.Ce 19 dicembre 2007 n.
1516-1.pdf
alla notizia 956 su
www.informaimpresa.it
ambiente
11
Gas Fluorurati: “Registro di sistema”. Riguarda
gli operatori dei sistemi fissi di protezione
antincendio contenenti 3 kg o più di gas
fluorurati.
Nel sito web del Ministero dell’ambiente è presente il
“Registro del Sistema”.
Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio
contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra
tengono il “Registro del Sistema” di cui all’articolo 2 del
regolamento (Ce) n. 1497/2007.
Nel registro di cui sopra, gli operatori riportano le
informazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 6, del
regolamento (Ce) n. 842/2006.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35
del 11/02/2013, il Ministero dell’ambiente informa
che nel suo sito web (
www.miniambiente.it
) è riportato
il formato del registro, nonché la modalità della sua
messa a disposizione.
PARLAMENTO EUROPEO
Regolamento 17 maggio 2006, n. 842/2006/Cee
Testo aggiornato al 14/12/2012
….
Articolo 3 - Contenimento
1.
Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrige-
razione, condizionamento d’aria, pompe di calore mo-
bili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione
antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto
serra elencati nell’allegato I, adottano tutte le misure
fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi
sproporzionati per:
a) prevenire perdite di tali gas; e
b) riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
provvedono affinché esse siano controllate, per indi-
viduare perdite, da personale certificato che soddisfi i
requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indicata
di seguito:
a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta all’anno; questa
disposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali
e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati
ad effetto serra;
b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita per
accertare che la riparazione sia stata efficace.
Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-
dividuare perdite” si intende che le apparecchiature
o gli impianti sono esaminati per individuare perdite
attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta,
incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-
pianto in cui è più probabile che si verifichino delle
perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per
controllare la presenza di eventuali perdite devono
essere specificati nei requisiti di ispezione standard
di cui al paragrafo 7.
3.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad
effetto serra installano sistemi di rilevamento delle
perdite. Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono
controllati almeno una volta all’anno per accertarne
il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di
protezione antincendio installati prima del 4 luglio
2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono
essere installati entro il 4 luglio 2010.
4.
Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle
perdite correttamente funzionante, la frequenza dei
controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può essere
dimezzata.
5.
Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene
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marzo
2013