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mazioni saranno fornite dal distributore, presso il
punto di vendita.
B)
Entro un anno dall’immissione di una nuova appa-
recchiatura sul mercato, il produttore deve mettere
a disposizione dei centri di reimpiego, trattamento e
recupero le informazioni, in forma cartacea o elettro-
nica, sui diversi tipi di componenti e materiali costi-
tuenti l’apparecchiatura, nonché il punto dove sono
collocate le sostanze pericolose.
C)
L’
apparecchiatura
deve indicare, in modo chiaro, visi-
bile e indelebile, l
’indicazione del produttore
stesso
ed il
simbolo
del contenitore barrato. Le modalità per
identificare il produttore sono definite tramite un de-
creto che a tutt’oggi non è stato pubblicato.
Nel caso in cui il simbolo non possa essere apposto
sull’apparecchiatura, sarà applicato sulla confezione,
sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.
Gestione dei sistemi di raccolta, trattamento,
recupero e smaltimento
L’
organizzazione
dei sistemi di raccolta, di trattamento,
recupero e smaltimento dei RAEE, nonché il
finanzia-
mento
di queste operazioni è a carico dei produttori.
Il produttore può adempiere a tali obblighi aderendo
ad un sistema collettivo di gestione.
Per il finanziamento della gestione del sistema RAEE è
prevista l’applicazione di un
eco contributo RAEE
, ap-
plicato in relazione al tipo ed al peso dell’apparecchia-
tura.
Obbligo di iscrizione al Registro Nazionale
I produttori di AEE devono aderire al Registro nazionale
prima di iniziare a operare nel mercato italiano.
L’iscrizione è effettuata dal produttore presso la Came-
ra di Commercio ove si trova la sede legale dell’azien-
da e può avvenire esclusivamente per via telematica e
l’accesso al sistema avviene mediante firma digitale del
legale rappresentante.
L’adesione al Registro prevede la dichiarazione di ade-
sione ad un sistema collettivo di gestione dei RAEE,
perciò è necessario aderire PRIMA al sistema collettivo
e POI iscriversi al Registro.
All’atto dell’iscrizione, si deve indicare:
1)la tipologia di attività svolta, in base alla definizione
di produttore;
2)il codice ISTAT dell’attività, che lo individua come
produttore;
3)per ciascuna categoria, di cui all’Allegato 1A, il nu-
mero e il peso effettivo, o solo il peso effettivo, delle
apparecchiature immesse sul mercato l’anno solare
precedente, suddivise tra apparecchiature professio-
nali e domestiche (la distinzione non si applica per le
apparecchiature di illuminazione);
4)informazione sui centri di raccolta organizzati (obbli-
gatoria solo per i produttori di AEE professionali non
aderenti ad alcun sistema collettivo);
5)l’eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri
dell’Unione Europea;
6)l’entità e le modalità di prestazione delle garanzie
finanziarie (dato attualmente non richiesto, poiché
non è ancora stato emanato il decreto che ne defini-
sce le modalità);
7)il sistema di finanziamento dei RAEE (individuale o
collettivo)
Una volta effettuata l’iscrizione al Registro, viene rila-
sciato un numero di iscrizione, tramite il sistema infor-
matico delle Camere di Commercio.
Entro 30 giorni dal suo rilascio, il
numero di iscrizione
deve essere inserito dal produttore su
tutti i documenti
commerciali.
Comunicazione annuale al registro
I produttori comunicano con cadenza annuale al Comi-
tato di Vigilanza e Controllo, avvalendosi del
modello
di dichiarazione ambientale (MUD)
, i seguenti dati:
- il numero ed il peso effettivo o solo il peso effettivo
delle apparecchiature immesse sul mercato naziona-
le nell’anno solare precedente, suddivise tra apparec-
chiature domestiche e professionali (la distinzione
non si applica per le apparecchiature di illuminazio-
ne);
- il peso delle apparecchiature reimpiegate, riciclate
e recuperate nell’anno solare precedente (in caso di
adesione ad un sistema collettivo, tali informazioni
sono comunicate dal sistema collettivo).
ambiente
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Rifiuti elettronici. Adempimenti per
Distributori - Installatori - Gestori di centri di
assistenza AEE.
Obbligo di ritiro uno a uno - Modalità - RAEE profes-
sionali
Con il DM 8 marzo 2010 n. 65, entrato in vigore il
19/05/2010, sono state stabilite le modalità semplifi-
cate per il ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori, degli
installatori e dei gestori di centri di assistenza.
L’obbligo di ritiro gratuito delle apparecchiature, da
parte dei distributori, al momento della fornitura di
un’apparecchiatura equivalente ad un nucleo domestico,
è previsto dal D.lgs. 151/05.
In un secondo momento, è stata data la possibilità anche
a installatori e gestori di centri di assistenza di ritirare i
RAEE durante lo svolgimento delle loro attività, per fa-
vorire la raccolta di questa specifica categoria di rifiuti.
Come già indicato nella sezione generale, i RAEE si
distinguono in due grandi gruppi:
RAEE provenienti da nuclei domestici (originati da nuclei
domestici o di origine commerciale, industriale, istitu-
zionale o di altro tipo, analoghi per natura e quantità a
quelli originati dai nuclei domestici) e RAEE professionali
(originati da attività amministrative ed economiche,
diversi dai domestici).
DISTRIBUTORE (commerciante di apparecchiature)
L’obbligo di ritiro dei RAEE domestici decorre dal
18/06/2010.
Il ritiro gratuito del RAEE domestico avviene al momento
dell’acquisto di un’apparecchiatura di tipo equivalente,
che abbia svolto le stesse funzioni.
Vi è l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità
del ritiro, anche con avvisi nei locali commerciali.
Al momento del ritiro, si compila un apposito schedario
numerato progressivamente, indicando il nominativo e
l’indirizzo del consumatore e la tipologia del rifiuto.
Il raggruppamento dei RAEE può avvenire presso il punto
di vendita o presso un altro luogo.
Il posto non deve essere accessibile a terzi e pavimenta-
to. I RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche,
tenendo separati i rifiuti pericolosi. Inoltre, si deve garan-
tire l’integrità delle apparecchiature, senza che avvenga
il disassemblaggio o la sottrazione di componenti.
I RAEE devono essere trasportati presso i centri di rac-
colta comunali con cadenza mensile e, comunque, al
raggiungimento della quantità massima di 3500 kg.
Il trasporto dei RAEE è possibile solo per il tragitto
a) dal domicilio del consumatore al centro di raccolta
comunale o al luogo di raggruppamento,
b)dal punto di vendita al luogo di raggruppamento (se
diverso dal punto di vendita),
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InformaImpresa
Venerdì
8
marzo
2013