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Rifiuti elettronici. Produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche:
introduzione.
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151
A partire dal 1° gennaio 2008, i rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche devono essere raccolti,
riciclati e smaltiti rispettando regole precise.
I soggetti coinvolti nel sistema sono:
a) i PRODUTTORI di apparecchiature, ossia chiunque, a
prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata:
1. fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elet-
troniche recanti il proprio MARCHIO
2. rivende con il proprio MARCHIO apparecchiature
prodotti da altri fornitori
3. importa o immette per primo, nel territorio nazio-
nale, apparecchiature elettriche ed elettroniche
nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la
commercializzazione, anche mediante vendite a di-
stanza (via internet)
4. chi produce apparecchiature elettriche ed elettroni-
che destinate esclusivamente all’esportazione
b) i DISTRIBUTORI, cioè i soggetti iscritti nel registro
delle imprese che, nell’ambito di un’attività commer-
ciale, fornisce un’apparecchiatura elettrica od elet-
tronica ad un utilizzatore
c) i COMUNI
d)gli IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO.
Con la pubblicazione del decreto 25 settembre 2007,
n. 185, che istituisce il Registro Nazionale dei sogget-
ti obbligati al finanziamento del sistema RAEE, e del
decreto 25 settembre 2007, che istituisce il Comitato
di Vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, il
meccanismo si è attivato, permettendo ai produttori di
adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 151/05.
Definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica
Sono “le apparecchiature che dipendono, per un cor-
retto funzionamento, da correnti elettriche o da campi
elettromagnetici e le apparecchiature di generazione,
di trasferimento e di misura di questi campi e correnti,
appartenenti alle categorie di cui all’Allegato 1A e pro-
gettate per essere usate con una tensione non superio-
re a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt
per la corrente continua”.
ALLEGATO 1 A
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomu-
nicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione de-
gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7.
Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per
il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i pro-
dotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici
Nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche l’ener-
gia elettrica è necessaria (non accessoria) allo svolgi-
mento della normale funzione.
Definizione di rifiuto
di apparecchiatura elettrica ed elettronica
Il rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica
(RAEE) è l’apparecchiatura considerata rifiuto, ai sensi
dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 (… di cui il detentore si
disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi).
Il rifiuto è considerato proveniente da nuclei domestici
se è originato dai nuclei domestici o da attività com-
merciali, industriali, istituzionali e di altro tipo ed ana-
loghi a quelli domestici, per natura e quantità.
Il rifiuto è considerato professionale, se prodotto da at-
tività amministrative ed economiche, diversi da quelli
dei nuclei domestici.
Sistema di raccolta dei RAEE
I RAEE provenienti dal nuclei domestici sono indirizzati
presso centri di raccolta comunali e presso distributo-
ri, in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di
tipo equivalente.
I RAEE di tipo professionale sono consegnati presso
punti allestiti dai produttori o da terzi che agiscono in
loro nome (sistemi collettivi).
Esclusioni
Sono escluse le apparecchiature, in cui l’energia elet-
trica garantisce funzioni di supporto o di controllo (es.
orsacchiotto con batterie).
Sono inoltre escluse le apparecchiature che siano parti
di altre apparecchiature che non ricadono nell’ Allegato
1A e gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni.
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Rifiuti elettronici. Adempimenti per i
produttori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche. Obblighi di informazione;
Gestione dei rifiuti; Registro; Comunicazione
annuale Composizione delle apparecchiature.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientran-
ti nell’Allegato 1A,
non devono contenere piombo, mer-
curio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati
(pbb)
o etere di difenile polibromurato (pbde). Il divieto
non si applica alle apparecchiature che rientrano nel-
le categorie 8 e 9 dell’Allegato 1A (dispositivi medici e
strumenti di monitoraggio e controllo), nonché ai pez-
zi di ricambio immessi sul mercato prima del 1° luglio
2006 ed alle apparecchiature, immesse prima del 1°
luglio 2006, che vengono reimpiegate.
Obblighi di informazione
A)
Il produttore, all’interno delle
istruzioni per l’uso,
de-
ve fornire adeguate informazioni riguardanti
1)l’obbligo di avviare il RAEE alla raccolta separata e di
non inserirlo tra i rifiuti urbani;
2)i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di
riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto
dell’acquisto di una nuova;
3)i potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana
delle sostanze pericolose, contenute nelle apparec-
chiature stesse;
4)il significato del simbolo del contenitore della spaz-
zatura barrato
5)le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di
questi rifiuti.
Se non è prevista la fornitura delle istruzioni, tenen-
do conto della tipologia di apparecchiatura, le infor-
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Venerdì
8
marzo
2013