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Fuoco, sono stati forniti i primi indirizzi operativi ai co-mandi provinciali e regionali. Fra gli indirizzi operativi sono state date indicazioni per il periodo transitorio fi-no alla definitiva attivazione di tutto il nuovo regola-mento. Si riportano integralmente come riportati nella circolare citata.

Vale la pena di precisare che, nella nota sotto riportata, il riferimento al DPR 151/2011 riguarda il nuovo rego-lamento, mentre il riferimento al DPR 37/98 riguarda il Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

“Il periodo transitorio è regolamentato dall’articolo 11 del DPR 151/11 (quello del nuovo Regolamento) che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il DPR 37/98 e non ancora conclusi. Proprio in merito a questa casistica si forniscono le se-guenti indicazioni:

a) Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione in-cendi

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell’en-trata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimen-to o ai criteri generali di prevenzione incendi.

b) Attività per cui, all’entrata in vigore del nuovo rego-lamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità a sensi del’articolo 2 del DPR 37/98 ed il Co-mando non abbia ancora emesso parere

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco concluderà co-munque il procedimento con l’emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività B e C, ai sensi dell’articolo 3 (valutazione dei progetti) del nuovo regolamento

c) Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di con-formità di cui all’articolo 2 del DPR 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l’opera.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 11 del DPR 151/2011 (il nuovo regolamento), gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all’attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 4 del nuovo regolamento presen-tando la SCIA. Il parere di conformità (ex articolo 2 del DPR 37/98) terrà luogo alla valutazione del progetto (ex articolo 3 del DPR 151/11)

d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi (ex articolo 3 del DPR 37/98) e alla data di entrata in vigore del nuovo rego-lamento il Comando non ha ancora concluso il procedi-mento.

d.1) Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio at-tività (DIA) ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 del DPR 37/98 all’atto della richiesta del Certificato di Prevenzio-ne Incendi.

Tenuto conto che l’articolo 49 comma 4-ter delle legge 122/10 prevede che “le espressioni “segnalazione certi-ficata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettiva-mente, quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “DIA”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia”, per questa casistica si ritiene che la presen-tazione della DIA (ex comma 5 dell’articolo 3 del DPR 37/98) assolva l’obbligo della presentazione della SCIA (ex comma 1 dell’articolo 4 del DPR 151/11).

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell’attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l’attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopraluogo di controllo ai sensi

del comma 3 dell’articolo 4 del DPR 151/11. In questo ca-so la data cui far rifermento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. d.2) Il titolare dell’attività non ha presentato la dichiara-zione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell’arti-colo 3 del DPR 37/98 all’atto della richiesta del CPI. Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell’attività e della categorizzazione in A,B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la possibilità di avva-lersi, per l’esercizio dell’attività, della presentazione della SCIA (ex comma 1, dell’articolo 4 del DPR 151/11). In que-sto caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso del Comando.

Se l’utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del DPR 151/11

Nei casi in cui l’attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell’articolo 4 del nuovo regolamento con l’effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 3 del DPR 37/98.

e) L’’attività in possesso del Certificato di Prevenzione In-cendi (ex articolo 3 del DPR 37/98) con scadenza dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del nuovo regola-mento, alla scadenza del Certificato di Prevenzione Incen-di (ex articolo 3 del DPR 37/98), il responsabile dell’atti-vità deve espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del DPR 151/11 presentando l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per le attività con scadenza “una tantum” già previste dal decreto del Ministero dell’interno 16/02/1982 e riportate ai numeri 6,7,8,64,71,72,77 del all’allegato 1 del nuovo regolamento, la presentazione dell’attestazione è scaglio-nata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo 11 del DPR 151/11.

f ) Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, risultano ora comprese nell’allegato 1 del nuovo regolamento.

Le nuove attività inserite nell’allegato 1, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno esple-tare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore. Pertanto entro il 06/10/2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso i pre-scritti adempimenti.”

SICUREZZA

12 Prevenzione incendi: tariffe Vigili del Fuoco.

Per le attività introdotte con il DPR 01/08/2011, n. 151, con l’allegato I, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione dell’Allegato II del rego-lamento riportato nel decreto citato.

Per approfondimenti consultare la notizia on line n. 485 su www.informaimpresa.it

SICUREZZA

13 Interpello in materia di salute e sicurezza del

lavoro: costituzione della Commissione.

Pubblicato il Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 che istituisce la Commissione per gli interpelli Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è sta-

InformaImpresa 23 Venerdì 24 febbraio 2012

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