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« Previous Page Table of Contents Next Page »servizi da soggetti residenti all’estero di cui all’art. 17, comma 2, per i quali l’assolvimento degli obbli-ghi Iva è stato effettuato mediante l’emissione di au-tofattura o mediante l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente;
- VJ9, contenente l’importo relativo gli acquisti intra-comunitari di beni, compresi quelli di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero.
QUADRO VO
Due sono le modifiche al quadro VO:
- Rigo VO11 – cessioni intracomunitarie in base a ca-talogo- : sono state incluse la Bulgaria e la Romania nella previsione dello speciale regime Iva per le ven-dite cosiddette “a distanza”;
- Rigo VO23 – Determinazione del reddito agrario per le società agricole – E’ stata inserita la nuova casella due “Revoca”, utilizzata dalle società (di persone, dal-le Srl e dalle cooperative) con la qualifica di società agricola, che devono comunicare la revoca dell’opzio-ne per la determinazione del reddito su base catasta-le (ex art. 32 Tuir) a decorrere dal 2010.
QUADRO VR
Il quadro VR rappresenta la novità più importante del
modello Iva 2011 . Fino all’anno scorso, infatti, tale quadro non esisteva nella dichiarazione Iva. I contri-buenti intenzionati a chiedere il rimborso Iva risultan-te dalla dichiarazione annuale, dovevano presentare il modello VR cartaceo, in duplice esemplare, al Conces-sionario della riscossione territorialmente competente, dall’1.2 al 30.09.
Il credito annuale Iva andrà richiesto a rimborso unita-mente alla dichiarazione annuale specificando la even-tuale richiesta di attivazione della procedura semplifi-cata ( VR1 Colonna 2).
Il soggetto interessato dovrà indicare la causale per la quale ha maturato il diritto al rimborso. ( VR2)
Il nuovo modello richiede inoltre di esplicitare: - a rigo VR6 “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”, la categoria di appartenen-za dei soggetti per i quali è prevista l’erogazione del credito entro 3 mesi dalla richiesta , indicando l’ap-posito codice;
- a rigo VR7 “Contribuenti Subappaltatori”, l’appar-tenenza ai soggetti che nel 2010 hanno consegui-to un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni di servizi nel settore edile in subappalto, senza applicazione dell’IVA ex art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72, barrando la casella. Per tali sog-getti il limite annuo per la compensazione è pari a € 1.000.000 , anziché € 516.456,90;
- a rigo VR8 “Attestazione della società e degli enti operativi”, la condizione di operatività, barrando la casella. Infatti, ai soggetti non operativi non è con-sentito il rimborso del credito IVA annuale;
8 InformaImpresa Venerdì 25 febbraio 2011
- a rigo VR9 “Contribuenti virtuosi” , le condizioni per l’esonero dalla produzione della garanzia (cd. “ contri-buenti virtuosi” di quell’art. 38-bis commi da 7, 8 e 9 Dpr 633/72 ) e l’ammontare erogabile senza garan-zia.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-trate n. 5822/2011 del 28.01.2011, sono state definite le regole che gli uffici finanziari e i concessionari do-vranno rispettare per l’erogazione dei rimborsi. In par-ticolare, è stata prevista una procedura semplificata per i contribuenti virtuosi, in base alla quale:
- entro 10 giorni dall’invio della dichiarazione, qualora il contribuente abbia richiesto l’erogazione del rim-borso in conto fiscale, l’Agenzia trasmetterà all’agen-te della riscossione i dati relativi alla domanda di rimborso;
- l’agente della riscossione, entro 10 giorni dalla co-municazione di cui al punto precedente, chiederà al contribuente la presentazione:
- di apposita garanzia, nel caso in cui sia dovuta; - ovvero della dichiarazione sostitutiva di atto noto-rio per i contribuenti virtuosi;
- successivamente, tra il 48° e il 60° giorno successi-vo alla presentazione, l’agente della riscossione ero-gherà il rimborso, con accredito sul conto corrente bancario o postale, comunicato dall’intestatario del conto fiscale.
Per tutti gli altri soggetti, invece, il rimborso sarà ero-gato con le modalità e i termini previsti dall’articolo 20, comma 4-bis, del decreto interministeriale n. 567 del 28.12.1993.
L’Agenzia ha chiarito, inoltre, che la correzione di erro-ri nella richiesta di rimborso Iva dovrà avvenire con la presentazione di una dichiarazione integrativa.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
La dichiarazione annuale Iva deve essere presentata esclusivamente per via telematica nel periodo compre-so tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2011.
L’Amministrazione finanziaria, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per garantire a tutti un uguale trattamento, con la Circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011, afferma che tutti i soggetti passivi d’imposta, sia in presenza di un credito che di un de-bito annuale, possono presentare la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.
La Circolare, infine, precisa che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle s cadenze previ-ste dal Modello UNICO.
Il saldo annuale, pertanto, deve essere versato entro il 16 marzo 2011 in un’unica soluzione, oppure a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascu-na rata successiva alla prima.
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