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9 Immissione sul mercato di pitture, vernici
e prodotti per carrozzeria. Scadenza del 01/03/2011.
Entro il 1° marzo 2011 i soggetti che immettono sul mercato pitture, vernici e i prodotti per carrozzeria il cui elenco dettagliato è contenuto nell’Allegato 1 del D.Lgs. 161/2006, devono provvedere alla prevista di-chiarazione annuale trasmettendo al Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare, per il tra-mite delle Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i dati relativi alla tipologia e alla quantità di prodotto immesso sul mercato nel corso dell’anno 2010 (rif. articolo 5 del D.lgs. 161/2006 come modifi-cato dal D.lgs. 33/2008).
Per immissione sul mercato si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a tito-lo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori fi-nali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.
L’Ufficio Ambiente e nuovi servizi alle imprese della Ca-mera di Commercio I.A.A. di Venezia notifica che la co-municazione deve essere effettuata esclusivamente su modulistica cartacea, e inviata entro il 1° marzo 2011 al seguente indirizzo a mezzo raccomandata senza av-viso di ricevimento:
Raccolta Dati D.Lgs 161/2006 – Camere di Commercio c/o Ecocerved Scarl Casella Postale 843 35122 – Padova Centro (PD)
La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa; ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un’unica sede legale.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura” Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161/2006 ” nonchè l’indicazione del Codice fiscale, ragione sociale e indirizzo completo dell’impresa mittente.
Modulistica, istruzioni ed ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione apposita dei siti internet:
http://www.minambiente.it http://www.unioncamere.it http://www.ecocerved.it
oppure contattando l’Ufficio Ambiente Confartigiana-to di via E. Fermi 134, Vicenza (rif. Paolo Carmignato 0444/168359).
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CONTRATTUALE - LAVORO
16 Contratti di lavoro. Area Legno e Lapidei:
sottoscritto l’Accordo per il rinnovo dei Contratti Nazionali di lavoro.
Il 27 gennaio u.s. la Confartigianato e le altre Orga-nizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’ Accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro (CC-NL) dei settori artigiani del Legno e dei Lapidei , con-tratti scaduti il 31 dicembre 2008.
Si ricorda che con gli Accordi Interconfedarali Nazionali attuativi del nuovo sistema di contrattazione (vedi no-tizie su FAREIMPRESA n.30/2009 e n.38/2009) le Parti hanno provveduto alla copertura di tutto il 2009 per la gran parte dei settori artigiani, tramite l’erogazione di una cifra una tantum e con l’aggiornamento dei minimi salariali decorrente dal gennaio 2010.
Il nuovo CCNL Area Legno Lapidei, secondo le nuove regole del sistema contrattuale artigiano, avrà validità per tre anni e considerata la già avvenuta copertura di tutto il 2009, il triennio di vigenza contrattuale inte-ressa gli anni 2010, 2011 e 2012.
Il periodo da gennaio 2010 a gennaio 2011 è coperto dal nuovo Accordo con apposito importo una tantum di 150 euro (105 per gli apprendisti), da erogarsi ai dipendenti in forza al 27.01.2011 in due tranches: 80 euro con la retribuzione di aprile 2011 e 70 euro con la retribuzione di ottobre 2011.
Da febbraio 2011 decorre il primo aumento dei mini-mi retributivi di circa 33 euro per il Legno e 35 per i lapidei, con riferimento al livello dell’operaio qualifica-to. Ulteriori aumenti sono previsti a settembre 2011 e giugno 2012, per un totale complessivo dei tre aumen-ti di circa 76 euro per il Legno e 80 per i Lapidei, sem-pre con riferimento al livello dell’operaio qualificato. Tra le novità retributive registriamo anche il congloba-mento della paga base, contingenza ed EDR in unica voce retributiva denominata “ Retribuzione tabellare ” e la conferma dell’elemento retributivo aggiuntivo (EAR) di € 25 mensili, uguale per tutti i livelli, decorrente dal-lo scorso luglio e spettante ai lavoratori di aziende che risultano non aderenti al sistema della bilateralità: in Veneto ne sono tenute le aziende che non versano la contribuzione all’Ebav. Si tenga presente che tale ero-gazione non libera comunque l’azienda dall’obbligo di dover garantire direttamente al dipendente le presta-zioni previste dalla bilateralità.
A proposito delle contribuzioni agli enti bilaterali de-correnti da gennaio 2011 , di cui all’apposito articolo del presente nuovo Accordo, precisiamo che nel Vene-to si dovrà fare riferimento alla complessiva contribu-zione prevista dall’ Accordo Interconfederale Regionale del 14 dicembre 2010 con il quale sono state ridefini-te l’assetto e l’entità delle singole quote di versamento a sostegno del sistema bilaterale vigente nel Veneto (Ebav, COBIS . .).
Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.
Sfera di applicazione:
possibilità di applicazione del CCNL Area Legno Lapi-dei anche alle aziende non artigiane . Aggiornato l’elen-co delle lavorazioni comprese nella sfera di applicazio-ne con l’aggiunta della produzione di sarcofagi , della produzione e montaggio di allestimenti fieristici . Per i lapidei l’aggiunta riguarda la specifica della produzio-ne di cemento, calce, gesso, laterizi, e della produzione e messa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale
(escluso attività inserite nel ciclo edilizio).
Resta da definire l’inserimento contrattuale del com-parto del restauro artistico .
Classificazione professionale:
sarà definita a breve la declaratoria dei profili profes-sionali dei settori cemento, calce, gesso, malte e late-rizi.
Contratto a tempo determinato:
viene specificato che il contratto a termine può ripe-tersi con lo stesso lavoratore per un periodo massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. Un ulterio-re contratto a termine di massimo 12 mesi può essere stipulato presso la Direzione Provinciale del lavoro con l’assistenza delle organizzazioni sindacali.
Apprendistato professionalizzante:
viene specificato che dal 27.01.2011 le assenze che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, maternità, . .ecc.) e le sospensioni per crisi aziendali comportano, se di durata complessiva non in-feriore a 60 giorni (sommando ciascun evento che su-
2 InformaImpresa Venerdì 25 febbraio 2011
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