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una nuova dichiarazione annuale IVA o di una dichiara-zione unificata integrativa.

Nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato la scelta di rimborso tramite il conto fiscale, il rimborso disposto dall’ufficio è erogato dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di paga-mento, ai sensi dell’articolo 20, comma 4-bis, D.M. 567 del 28/12/1993.

DECORRENZA

I rimborsi IVA sono eseguiti secondo le modalità so-praindicate a decorrere da quelli richiesti con le dichia-razioni relative al periodo di imposta 2010.

FISCO

14 Detrazione 55% anche per i sistemi

termodinamici a concentrazione solare. Risoluzione 7 febbraio 2011, n. 12.

Con Risoluzione 7 febbraio 2011, n. 12 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammessa alla detrazione del 55% l’installazione di sistemi termodinamici a concen-trazione solare per la produzione di acqua calda, ov-vero per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica.

Nel rispetto di determinate condizioni, infatti, l’ inter-vento è assimilabile all’installazione dei pannelli solari (comma 346) . In particolare, anche in considerazione del parere fornito in merito dall’ENEA con Nota 25 no-vembre 2010, l’Agenzia afferma che nel caso in cui il sistema sia utilizzato per:

- la sola produzione di acqua calda, l’intera spesa so-stenuta è detraibile , a condizione che sia presentata una certificazione di qualità in linea con la normativa europea in materia di collettori solari (EN 12975); - la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica , la detrazione spetta nella percentuale in-dividuata rapportando l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto. Anche in tale caso è necessario valutare l’applicabi-lità della normativa europea (EN 12975) alla parte relativa agli usi termici.

In entrambi i casi, qualora la normativa europea non risultasse applicabile, in alternativa alla citata certifi-cazione può essere presentata una relazione sulle pre-stazioni del sistema approvata dall’ENEA .

FISCO

15 Le novità della dichiarazione annuale Iva

2010. Circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Diret-tore n. 2011/5474 del 17 gennaio 2011, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione Iva, da utilizzare con riferimento al periodo d’imposta 2010.

Esaminiamo nel proseguo le principali novità del mo-dello Iva 2011.

FRONTESPIZIO

E’ stato tolto dal frontespizio il riquadro “Domicilio per la notificazione degli atti” poiché per effetto del D.l. n. 78/2010, la comunicazione di un domicilio diverso dalla residenza fiscale, per la notificazione degli atti e degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate, non può più essere effettuato in sede di dichiarazione annuale. Il contribuente deve effettuare apposita comunicazione all’ufficio competente, utilizzando lettera raccoman-data con avviso di ricevimento o modalità telematiche

che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

QUADRO VA

E’ stata soppressa la “casella 6” di rigo VA1 utilizzata dai soggetti non residenti che agivano sia a mezzo di rappresentate fiscale che mediante una stabile orga-nizzazione.

Con l’introduzione del d.lgs. n. 18/2010, infatti, è stato modificato l’art. 17 del D.p.r. 633/723. Secondo la nor-ma previgente, il soggetto non residente aveva la fa-coltà di identificarsi ai fini Iva in Italia e nel caso in cui non lo facesse gli obblighi Iva venivano effettuati dal cessionario o committente residente tramite il mecca-nismo dell’autofattura. Ora, invece, gli obblighi Iva re-lativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effet-tuati nello Stato da soggetti non residenti, nei confron-ti di soggetti passivi stabiliti in Italia, sono effettuati esclusivamente dai cessionari o committenti.

QUADRO VE

La novità, rispetto all’anno scorso, riguarda la soppres-sione del campo relativo alle prestazioni intracomuni-tarie (campo 4 del rigo VE30 della dichiarazione Iva 2010). Infatti, con l’introduzione del nuovo regime di territorialità dei servizi, e l’abrogazione dei commi 4-bis, 5 e 6 dell’art. 40 del D.l. n. 331/1993, le prestazio-ni di servizi seguono la regola di tassazione nel Paese del committente.

La dichiarazione Iva 2011 contiene il nuovo rigo VE39, dove devono essere indicate le prestazioni di servizi

rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un al-tro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta in base all’articolo 7-ter del D.p.r. 600/73. L’importo riportato in tale rigo ha una funzione mera-mente indicativa, in quanto si riferisce ad operazioni

che non concorrono alla formazione del volume d’af-fari , per le quali è previsto l’ obbligo di fatturazione ai sensi dell’articolo 21, comma 6 del d.p.r. 633/72.

QUADRO VF

Nel rigo VF34 destinato al calcolo della percentuale di pro rata da operazioni esenti è stato aggiunto il cam-po 7 “Operazioni esenti di cui all’art. 19 c. 3 lett. a-bis”, riservato alle operazioni esenti indicate nei num. da 1) a 4) dell’art. 10 Dpr 633/72 effettuate verso soggetti passivi UE.

E’ stata introdotta la nuova casella 2 a rigo VF 53 nel-la Sezione 3-C del quadro VF per segnalare l’effettua-zioni di operazioni imponibili da parte di operatori che effettuano essenzialmente operazioni esenti. La casella 2 va barrata solo se non sono stati effettuati acquisti inerenti a operazioni imponibili.

Infatti, l’IVA direttamente afferente alla produzione di servizi imponibili occasionali, va indicata a rigo VF31.

QUADRO VH

Nel quadro VH è stato inserito il nuovo rigo VH14 “ Subfornitori art. 74, comma 5”, utilizzato dai subforni-tori che hanno versato l’Iva con periodicità trimestrale con riferimento ai contratti di subfornitura. Si ricorda che l’imposta relativa alle operazioni di subfornitura va ricompressa nel rigo corrispondente al periodo di li-quidazione, anche se il versamento è stato effettuato trimestralmente, senza corresponsione di interessi, an-ziché con cadenza mensile.

QUADRO VJ

Il nuovo regime di territorialità dei servizi ha reso ne-cessario modificare i riferimenti contenuti nei righi: - VJ3, contenente l’ammontare degli acquisti di beni e

InformaImpresa 7 Venerdì 25 febbraio 2011

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