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« Previous Page Table of Contents Next Page »- non contengono contaminanti organici in concen-trazioni superiori a quelle indicate nell’apposita ta-bella del decreto.
Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi
Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:
a) i rifiuti urbani classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separata-mente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani (si ricorda che l’assimila-zione la possono fare solo le amministrazioni comu-nali e fermo restando quanto stabilito dall’art. 195, comma 2, lettera e), del dlgs 152/2006);
b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con apposito decreto ministeriale. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per ri-fiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipen-dentemente dalla loro classificazione come pericolo-si o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all’interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Vengono precisate poi le modalità gestione di questi rifiuti b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositato in aree destinate ai ri-fiuti non pericolosi biodegradabili
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, ovviamente conformi a quan-to stabilito dalla specifica normativa.
Le autorità territorialmente competenti possono auto-rizzare, anche per settori confinanti, alcune sottocate-gorie di discariche per rifiuti non pericolosi. La Regione Veneto in tale senso ha già una sua struttura legislati-va, si tratta ora di vedere se deve aggiornarla sulla base di questo decreto (precedente notizia n. 120 riportata nell’informativa n. 16). Inoltre possono, sempre le au-torità territoriali, autorizzare monodiscariche per rifiu-ti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d’emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati.
Impianti di discarica per rifiuti pericolosi
Fatto salvo alcune deroghe stabilite in questo decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i ri-fiuti pericolosi che soddisfino tutta una serie di requisi-ti riportati in maniera dettagliata nel decreto. Le analisi di controllo relative ad alcuni parametri pos-sono essere disposte, con oneri a carico del detento-re dei rifiuti e del gestore della discarica, dall’autori-tà territorialmente competente. E’ interessante questo aspetto in quanto specifica che non è il produttore che deve eventualmente sostenere i costi delle analisi per le discariche, quanto invece il detentore. Per chi ha co-noscenza del meccanismo, è immediatamente com-prensibile che la fattispecie e chiaramente riferita ai centri di stoccaggio o di recupero intermedio, che poi sono i soggetti cui si rivolge la stragrande maggioran-za delle piccole aziende. Infatti quasi nessuno produce quantitativi tali da potere o dovere andare a smaltirli direttamente in discarica, anzi generalmente è vero il contrario, si smaltiscono tramite i centri di stoccaggio intermedi, che poi chiedono le analisi (questi ultimi) con una periodicità non giustificata (e qui si ha la con-tro prova del non senso delle analisi periodiche, se il processo produttivo e le materie prime utilizzate non cambiano).
Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche:
- Qualora i rifiuti siano elencati in una lista positiva - Qualora tutte le informazioni relative alla carat-terizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall’autorità territorialmente competente al rilascio dell’autorizzazione
- Qualora si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analiti-che o per cui non sono disponibili metodi di analisi. Il decreto inoltre, negli allegati, oltre ad una serie di ta-belle riguardanti parametri e le concentrazioni, è com-posto da 4 allegati. Nel contesto di questi vengono svi-luppati:
- Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o conte-nenti amianto
- Campionamento e analisi dei rifiuti
- Valutazione della sicurezza ai fini dell’ammissione dei rifiuti in depositi sotterranea (è dedicato anche uno specifico articolo)
In conclusione, al di la degli aspetti tecnici del decreto è importante evidenziare che per i rifiuti non perico-losi e assimilati che vanno in discarica non è prevista l’analisi, ed inoltre è molto interessante lo sviluppo sul chi deve fare le analisi nel caso di deposito definitivo in discarica.
Va ovviamente seguita con grande attenzione la predi-sposizione della lista positiva, che potrebbe veramen-te porre le condizioni per non effettuare alcuna analisi per un buon numero di rifiuti.
AMBIENTE - ENERGIA
6 Comune di Pianezze: progetto “smaltimento
amianto”.
Con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 02/03/2010, l’amministrazione di Pianezze ha stanzia-to delle disponibilità economiche, a titolo di contributo, ai cittadini che intendono effettuare lo smaltimento di quantitativi di amianto presente su stabili di loro pro-prietà. Sono ammessi a contributo gli interventi rife-riti allo smaltimento di materiali contenenti amianto e provenienti da fabbricati adibiti a civile abitazione e loro pertinenze, nonché fabbricati connessi a fondi agricoli.
Il contributo coprirà un importo pari al 20% (iva com-presa) delle spese sostenute, e documentate da rego-lare fattura e comunque fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascun intervento.
Le procedure e le regole sono riportate nel sito del co-mune: www.comune.pianezze.vi.it o in alternativa pos-sono essere chieste informazioni all’Ufficio tecnico Co-munale.
AMBIENTE - ENERGIA
7 ENERGIA.Tariffe energia elettrica in calo e gas
più caro dal 1° gennaio al 31 marzo 2011.
Ovviamente si sta parlando del mercato “vincolato”. Per l’elettricità le tariffe scenderanno dello 0,2% men-tre il gas salirà dell’1,3%. Lo ha stabilito l’Autorità per l’energia, spiegando che “le diminuzioni sarebbero sta-te maggiori senza il crescente impatto dei sussidi al-le fonti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico ed i certificati verdi, interamente a carico della bolletta elettrica (fino a 2,1 miliardi di euro nel 2011)”. Per l’elettricità la benefica pressione della concorrenza sui prezzi all’ingrosso riesce a contrastare gli aumenti dei prezzi petroliferi e degli oneri per il sostegno delle fon-ti rinnovabili. Per il gas la scarsa concorrenza e proble-mi infrastrutturali non aiutano a portare benefici.
6 InformaImpresa Venerdì 28 gennaio 2011
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