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« Previous Page Table of Contents Next Page »FISCO
7 Compensazione dei debiti per tributi erariali
iscritti a ruolo e non pagati. Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.
La piena operatività della disposizione contenuta nell’articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei credi-ti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concor-renza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, presuppone l’adozione di un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.
Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effet-tuare alcuna compensazione se non assolve, preventi-vamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termi-ne di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizio-ne configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione. Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effet-tuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli desti-nati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.
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8 Le principali novità del decreto Milleproroghe.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2010 è stato approvato il decreto Milleproroghe n. 225/2010, così chiamato in quanto esso posticipa una serie di disposizioni legislative la cui efficacia, al-trimenti, sarebbe destinata a decadere. In alcuni casi si tratta di proroghe di soli tre mesi, altre volte lo slit-tamento sarà valido fino al 31.12.2011; per numerose norme un successivo decreto del Presidente dei Mini-stri potrà ulteriormente allungare i tempi.
Il testo normativo si presenta in veste semplificata, es-sendo composto di soli 4 articoli, una tabella, 2 allegati e la relazione illustrativa e tecnica. Questi i principali termini di natura fiscale:
ACCATASTAMENTO IMMOBILI “FANTASMA” (art. 1 comma 1)
Il termine “case fantasma” indica gli immobili presenti sul territorio dello Stato italiano ma assenti dalle map-pe catastali, che sono stati individuati dall’Agenzia del territorio in collaborazione con l’Agea, attraverso rilie-vi fotogrammetrici e l’incrocio dei dati amministrativi posseduti dalle due agenzie.
La regolarizzazione delle case fantasma, introdotta ini-zialmente dalla Manovra correttiva 2010, doveva esse-re effettuata entro il 31.12.2010. In particolare: - i titolari di diritti reali sugli immobili che non risulta-vano dichiarati in Catasto individuati secondo le pro-cedure previste dal D.L. n. 262/2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, erano tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale;
- i titolari di diritti reali sugli immobili già censiti, ma
oggetto di interventi edilizi che avessero determina-to un incremento di consistenza (es.: la costruzione di una veranda sul terrazzo, recupero ai fini abitativi del sottotetto, aggiunta di un nuovo servizio igieni-co) ovvero una variazione di destinazione d’uso non dichiarati in Catasto (es. da abitazione ad ufficio, da magazzino a negozio), erano tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
E’ differito ora dal 31.12.2010 al 31.3.2011 il termine
ultimo entro il quale, come previsto dall’art. 19, commi 8, 9 e 10, DL n. 78/2010, i titolari di diritti reali su im-mobili che risultano: - non dichiarati in Catasto;
- dichiarati in Catasto , per i quali, a seguito di inter-venti edilizi, non è stata comunicata la variazione di consistenza o destinazione;
hanno la possibilità di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale.
L’art. 1, comma 2 del Decreto in esame prevede altresì la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, un’ul-teriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine. Si evidenzia che non è comunque modificata la dispo-sizione in base alla quale, a decorrere dall’1.1.2011, l’Agenzia del Territorio inizierà a verificare, anche con la collaborazione dei Comuni, la “corrispondenza” tra gli immobili risultanti nelle banche dati e quelli presenti sul territorio.
ASSOCIAZIONI – RIAPERTURA DEI TERMINI MOD. EAS (art. 1 comma 1)
Ai sensi dell’art. 30, DL n. 185/2008 e del successi-vo Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate 2.9.2009, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, gli enti associativi devono presentare telematicamente il mod. EAS.
Per gli enti già costituiti al 29.11.2008 ovvero per quelli costituiti successivamente per i quali i 60 giorni dalla costituzione scadevano prima del termine previ-sto per la presentazione del modello, il termine del pri-mo invio, originariamente fissato al 30.10.2009 è stato prorogato al 15.12.2009 dal Provvedimento dell’Agen-zia delle Entrate 29.10.2009 ed infine al 31.12.2009 dal Comunicato stampa 16.12.2009.
Ora, il Decreto in esame fissa al 31.3.2011 il termi-ne entro il quale provvedere alla “prima” presentazione di tale comunicazione. Da ciò consegue che gli enti / associazioni che non hanno assolto tale adempimen-to entro il 31.12.2009 potranno inviare il “primo” mod. EAS entro il nuovo termine.
L’art. 1, comma 2 del Decreto in esame prevede altresì la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, un’ul-teriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine. Si rammenta che gli enti / associazioni che hanno già inviato il mod. EAS, entro il 31.3.2011 devono ripre-sentare il modello per comunicare le eventuali varia-zioni intervenute nel 2010.
STUDI DI SETTORE PER IL 2011 (art. 1 comma 2)
Il D.L. n. 112/2008 prevede, all’articolo 33, che a par-tire dall’anno 2009 gli studi di settore siano pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30.09 del periodo d’impo-sta nel quale entrano in vigore.
Il d.l. 194 del 30.12.2009 aveva prorogato i termini di pubblicazione degli studi di settore relativi agli an-ni 2009 e 2010 rispettivamente al 31.03.2010 e al 31.03.2011.
Pertanto, in virtù di questa disposizione, gli studi di set-tore del periodo d’imposta 2010, devono essere pub-blicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31.03.2011. Il decreto Milleproroghe 2011 ha, invece, previsto la possibilità che sia posticipato il termine di pubbli-cazione degli studi di settore dell’anno 2011, fissa-
InformaImpresa 13 Venerdì 28 gennaio 2011
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