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3 Rimborso Iva. Liquidazione sul trimestre
solare se la contabilità è affidata a terzi. Risoluzione n. 6/E dell’11 gennaio 2011 dell’Agenzia delle Entrate.
Con la Risoluzione n. 6/E dell’11 gennaio 2011 l’Agen-zia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla richiesta del rimborso Iva infrannuale nel caso in cui la società affidi a terzi la contabilità. In particolare, per determinare l’ammontare dell’Iva da chiedere a rim-borso, relativamente al primo trimestre, è necessario fare riferimento alla differenza tra l’imposta esigibile derivante dalle operazioni attive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e l’imposta detraibile per gli acquisti registrati nello stesso periodo, senza tene-re conto dello sfasamento di un mese previsto per chi esercita questa particolare opzione. Naturalmente, an-che l’esistenza dei presupposti per accedere al rimbor-so va verificata tenendo conto delle “movimentazioni” effettuate nel medesimo arco temporale.
l’Agenzia delle Entrate, inoltre, trova lo spunto per pre-cisare che la diversa “base di calcolo” dell’Iva, prevista per chi sceglie di tenere le scritture contabili presso il consulente fiscale, non comporta lo slittamento dei ter-mini di registrazione delle fatture e nemmeno quelli di esigibilità dell’imposta.
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4 Compensazione dei debiti per tributi erariali
iscritti a ruolo e non pagati. Le nuove regole a partire dal 1° gennaio 2011.
Vietata la compensazione dei crediti relativi alle impo-ste erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia sca-duto il termine di pagamento
A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore le nuove limitazioni per le compensazioni in presenza di imposte iscritte a ruolo. La Manovra Correttiva 2010, infatti, ha introdotto il divieto di compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali, fi-no a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
Numerosi sono i dubbi emersi sulla corretta applica-zione, obbligando tutti ad effettuare un preventivo mo-nitoraggio delle posizioni debitorie dei contribuenti, al fine di non far scattare la sanzione del 50% di quanto indebitamente compensato.
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5 Reverse charge sui cellulari e componenti
di personal computer dal 1° aprile 2011. Circolare n. 59 del 23/12/10 dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata dell’au-torizzazione comunitaria concessa all’Italia per l’esten-sione del reverse charge alle cessioni di telefoni cellu-lari e componenti di personal computer. Il nuovo obbli-go si applicherà alle cessioni effettuate dal 1° aprile 2011: la norma nazionale (art.17, co.6, lett. b e c del DPR n.633/72) fa riferimento alla cessione di personal computer, telefoni cellulari e rispettivi componenti ed accessori.
Il documento di prassi ministeriale, invece, ribadisce che l’autorizzazione comunitaria all’applicazione inter-na dell’inversione contabile è limitata alla vendita non al dettaglio di telefoni cellulari (non cessione di loro componenti ed accessori) e dispositivi a circuito inte-grato prima della loro installazione in prodotti desti-nati al consumatore finale (non cessione di personal computer).
Pertanto, il reverse charge si applicherà alle cessioni poste in essere nelle fasi di commercializzazione pre-cedenti la vendita al dettaglio, purché il cessionario sia un soggetto passivo italiano. Imprese e professionisti che acquisteranno tali beni presso dettaglianti conti-nueranno a vedersi addebitata l’imposta sul valore ag-giunto sulle fatture secondo le regole ordinarie.
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6 Elenco Vies per le operazioni
intracomunitarie. La scelta va comunicata all’Agenzia delle Entrate.
Con due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre viene data attuazione all’ob-bligo di dichiarazione di volontà, previsto dal D.L. n. 78/10, per i soggetti che intendono effettuare opera-zioni intracomunitarie, al fine di contrastare le frodi Iva internazionali.
Il D.L. n. 78 del maggio 2010 ha infatti introdotto si-gnificative novità relativamente ai dati da fornire con la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA e alle suc-cessive variazioni e, in particolare, è stato introdotto l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, con l’obiettivo di regolare in sede di identificazione ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Com-missione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attra-verso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Nei provvedimenti sono stabilite le modalità di dinie-go o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazio-ni intracomunitarie sulla base dell’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, nonché i criteri e le modalità di in-clusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Chi inizia una professione, o un’attività di impresa, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di ini-zio attività ai fini Iva la volontà di porre in essere ope-razioni intracomunitarie.
I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, posso-no scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando un’ap-posita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Questi ultimi adempienti sono richiesti anche ai sog-getti non residenti che devono, tuttavia, presentare le stesse istanze al Centro Operativo di Pescara.
Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti sia-no completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad ef-fettuare una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio.
In caso di esito negativo, entro lo stesso arco tempora-le l’ufficio finanziario competente per le attività di con-trollo ai fini Iva emana un provvedimento di diniego. Infine, nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio in-formatico dei soggetti autorizzati, sono effettuati con-trolli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà.
12 InformaImpresa Venerdì 28 gennaio 2011
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