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IL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

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Pubblicata il Lettura 5 min

In tema di incentivi agli investimenti in beni strumentali, l’anno 2020 si contraddistingue per la coesistenza di super e iper ammortamento e del nuovo credito d’imposta. Nonostante la disciplina attuale erediti alcuni aspetti applicativi dalla pregressa (a titolo non esaustivo gli investimenti agevolabili e il meccanismo di recapture) il mutamento della natura dell’agevolazione da un meccanismo di variazione fiscale in diminuzione dalle imposte sui redditi a un credito d‘imposta comporta differenze sostanziali. 

Ambito applicativo temporale 

Il credito d’imposta trova applicazione agli investimenti in beni strumentali: 

  • effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020; oppure 
  • prenotati al 31.12.2020 (con ordine accettato dal fornitore e pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene) ed effettuati entro il 30.06.2021. 

Trova invece applicazione la previgente disciplina del super e iper ammortamento al caso dei seguenti investimenti: 

  • prenotati al 31.12.2019 ed effettuati entro il 31.12.2020 (c.d. regime transitorio introdotto dal comma 196, articolo 1, L. 160/2019), termine quest’ultimo prorogato per i beni strumentali “ordinari” dall’articolo 50 D.L. 34/2020 (c.d Decreto Rilancio), allineandolo con quello dei beni 4.0;
  • gli investimenti effettuati in anni precedenti ed entrati in funzione (per l’applicazione del super ammortamento) o interconnessi (per l’applicazione dell’iper ammortamento) nel 2020. 

Ambito applicativo soggettivo 

Possono beneficiare del credito d’imposta investimenti in beni strumentali: 

  • gli esercenti arti e professioni, con esclusivo riferimento agli investimenti in beni strumentali “ordinari”;
  • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le seguenti imprese: 

  • in stato di crisi e sottoposte a procedure non finalizzate alla continuazione dell’attività economica;
  • sottoposte a sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001). 

Rispetto alla previgente disciplina possono dunque accedere al nuovo credito d’imposta i soggetti che determinano il reddito forfetariamente o su base catastale (imprese agricole), ma è introdotta una condizione soggettiva di fruibilità del credito: 

  • rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • rispetto del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito applicativo oggettivo 

Il credito d’imposta si applica agli investimenti in beni in possesso dei seguenti requisiti, in totale continuità con la previgente disciplina: 

  • strumentali all’attività d’impresa o di arte o professione;
  • nuovi;
  • destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
  • acquistati a titolo di proprietà, in locazione finanziaria, costruiti internamente o acquisiti con contratto di appalto. 

Fra i beni strumentali agevolabili rientrano le seguenti categorie, a cui corrispondono aliquote del credito d’imposta e limiti degli investimenti agevolabili opportunamente modulati: 

  • beni materiali “ordinari”: 6% fino a 2 milioni di euro con utilizzo in 5 quote annuali costanti a partire dall’1.1 dell’anno successivo a quello di entrata in funzione;
  • beni materiali 4.0 inclusi nell’allegato A annesso alla 232/2016: 40% fino a 2,5 milioni di euro, 20% da 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro, con utilizzo in 5 quote costanti a partire dall’1.1 dell’anno successivo a quello di interconnessione;
  • beni immateriali 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) inclusi nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016: 15% fino a 700.000 euro, con utilizzo in 3 quote costanti a partire dall’1.1 dell’anno successivo a quello di interconnessione.

Per i beni immateriali 4.0 si segnala, rispetto alla previgente disciplina dell’iper ammortamento, l’eliminazione del vincolo di subordinazione con l’acquisizione di un bene materiale 4.0. 

Risultano, in particolare e a titolo non esaustivo, esclusi i seguenti beni:

  • fabbricati e costruzioni;
  • veicoli e altri mezzi di trasporto dell’articolo 164 Tuir (anche strumentali);
  • beni immateriali non 4.0 (ad esempio i software relativi alla gestione di impresa in senso lato). 

Meccanismo di recapture e deroga per investimenti sostituivi 

Eredità della disciplina dell’iper ammortamento, il meccanismo di recapture si applica al credito d’imposta beni strumentali nei seguenti casi: 

  • cessione a titolo oneroso del bene agevolato oppure

 

  • delocalizzazione all’estero del bene agevolato, anche presso strutture produttive appartenenti alla stessa impresa. 

Le principali differenze rispetto alla disciplina previgente consistono nell’estensione dell’ambito applicativo del meccanismo di recupero a tutte e tre le tipologie di investimenti ammissibili, controbilanciato dalla limitazione temporale ad un periodo di osservazione che termina il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello rispettivamente di entrata in funzione dei beni “ordinari” o di interconnessione dei beni 4.0. 

Il recapture non si applica nei seguenti casi: 

  • effettuazione di investimenti sostitutivi in beni materiali 4.0 di caratteristiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta di cessione o delocalizzazione;
  • trasferimento temporaneo all’estero;
  • cessione d’azienda o di ramo d’azienda comprendente il bene agevolato.

Oneri documentali

La disciplina del credito d’imposta beni strumentali differisce dalla previgente per quanto concerne i seguenti oneri documentali a carico del beneficiario: 

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati “devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194», pena la revoca del beneficio, ai sensi del comma 195 dell’articolo 1, L. 160/2019;
  • i requisiti tecnici e di interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0 devono essere attestati tramite dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante oppure perizia tecnica semplice (non più perizia tecnica giurata come nell’iper ammortamento) o attestato di conformità, obbligatori in caso di beni di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro (contro i 500.000 euro dell’iper ammortamento)
  • gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 devono essere comunicati al Mise a consuntivo, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di effettuazione; l’omessa trasmissione della comunicazione non pregiudica la spettanza del credito o il diritto alla fruizione (modalità non ancora rese note).
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