Costi in fattura - Bolletta

Energia elettrica e gas: possibilità di rateizzazione per le bollette delle forniture domestiche

Energia
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Con legge 30/12/2021, n. 234, all’articolo 1, comma 509, è stato previsto che in caso di inadempimento del pagamento  delle  fatture  emesse nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 30/04/2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il  pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico,  secondo le modalità definite dall’ARERA.

ARERA con la deliberazione 636/2021/R/COM del 30/12/2021 ha stabilito che la rateizzazione di cui sopra trova applicazione con riferimento a tutti i clienti finali domestici, compresi quelli titolari di bonus sociale elettrico e/o gas.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 30/04/2022, i venditori sono tenuti ad inserire in una comunicazione di sollecito ai clienti morosi, o comunque nella comunicazione di costituzione in mora, anche la possibilità di rateizzare gli importi senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale secondo le modalità di seguito riportate.

Il piano di rateizzazione degli importi deve prevedere:

  1. a) una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente;
  2. b) un numero di rate successive non cumulabili pari almeno al numero di bollette normalmente emesse in 10 mesi;
  3. c) che la prima rata sia di un valore pari al 50% dell’importo totale oggetto del piano di rateizzazione e che il restante 50% sia recuperato in rate successive di ammontare costante.

Nella sostanza per quanto riguarda le lettere a) e b) di cui sopra, con riferimento alle forniture domestiche in corso con AGSM AIM ENERGIA SPA, significa che la periodicità di fatturazione è bimestrale e che il numero massimo di rate concesse sarà di cinque, in quanto le fatture sono bimensili.

Va evidenziato inoltre che qualora l’importo di ciascuna rata risulti inferiore a 50 €, il numero di rate potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il numero minimo necessario a determinare rate di importo non inferiore a 50 €. In ogni caso il numero di tali rate non potrà essere inferiore a due, anche derogando al valore dell’importo.

I venditori possono comunque negoziare un diverso accordo con il cliente, nei limiti di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2022.

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