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Decreto SCIA 2: in vigore dall’11 dicembre le nuove norme sulla semplificazione in materia di ambiente, commercio ed edilizia.

Ambiente
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Pubblicato nella in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre u.s. il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 tramite il quale vengono individuati i titoli abilitativi e i relativi regimi giuridici per l’esercizio di determinate attività in materia di ambiente, commercio ed edilizia .

Sul fronte della normativa ambientale, il legislatore ha ritenuto di snellire alcuni adempimenti che diverranno subordinati a semplici comunicazioni:

  • la voltura dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale in caso di cessione dell’impianto,
  • la messa in esercizio dello stabilimento sottoposto ad Autorizzazione Unica Ambientale per quanto concerne la normativa sulle emissioni,
  • la valutazione previsionale d’impatto acustico per asili nido, scuole, ospedali, case di cura e riposo, parchi ed abitazioni vicine ad autostrade,
  • l’utilizzo agronomico delle deiezioni animali in allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari.

Vi saranno inoltre quattro situazioni che godranno, contrariamente al passato, della formula del “silenzio/assenso” :

  • modifica non sostanziale di impianti già in possesso di AIA o di AUA,
  • utilizzo da parte dei Consorzi di Bonifica delle acque dei canali per usi diversi da quello irriguo,
  • operazioni di invaso, sghiaiamento e sfangamento,
  • manovra degli scarichi delle dighe.

 

SETTORI COINVOLTI

 

Attività artigianali e commerciali:

  • commercio su area privata e pubblica;
  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • strutture ricettive e stabilimenti balneari;
  • spettacoli e intrattenimenti;
  • sale giochi;
  • autorimesse;
  • distributori di carburanti;
  • officine di autoriparazione;
  • acconciatori ed estetisti;
  • panifici;
  • tintolavanderie;
  • arti tipografiche, fotografiche ecc.;

 

Edilizia:

la normativa identifica determinati interventi edilizi, indicando per ciascuno di essi il regime amministrativo di riferimento: permesso di costruire, Cila, Scia e attività libere;

 

Ambiente:

sono individuati i procedimenti riguardanti l’Aia (autorizzazione integrata ambientale), la Via (valutazione di impatto ambientale), l’Aua (autorizzazione unica ambientale); le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, l’inquinamento acustico e gli scarichi idrici.

 

TITOLI ABILITATIVI

 

♦ segnalazione certificata di inizio attività (Scia);

♦ autorizzazione espressa;

♦ silenzio-assenso;

♦ comunicazione.

 

 

  • Scia
    Il regime della Scia si articola in tre diverse varianti:

 

  1. Scia: ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, l’attività può essere iniziata immediatamente; entro 60 giorni (30 in materia edilizia) la PA effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività; quando sia accertata la carenza di tali requisiti, la PA stessa può vietare la prosecuzione dell’attività o chiedere all’interessato di effettuare delle modifiche alla luce della normativa vigente;
  2. Scia unica: si applica l’art. 19-bis, comma 2, della Legge n. 241/1990. Quando per lo svolgimento di un’attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia, comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica Scia allo Sportello Unico del Comune, il quale la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.
    Se entro 60 giorni (30 in materia edilizia) si accerta la carenza dei requisiti, la PA può vietare la prosecuzione dell’attività o chiedere all’interessato di conformare l’attività alla normativa vigente.
  3. Scia condizionata ( 19-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990): si presenta quando la Scia è subordinata all’acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso e l’interessato presenta l’istanza allo Sportello Unico del proprio Comune contestualmente alla Scia. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza dei servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello Unico all’interessato.

 

  • Autorizzazione espressa / Silenzio assenso


Quando sia necessario possesso di un’ autorizzazione, è essenziale un provvedimento espresso, salvi i casi in cui sia previsto il silenzio-assenso ai sensi degli artt.2 e 20 della Legge n. 241/1990 (ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso […] entro il termine di trenta giorni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri […] sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.)
Se per lo svolgimento dell’attività è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, si applicano le norme in tema di Conferenza di servizi (artt. 14 e ss. Legge n. 241/1990).
Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio è comunicato dallo Sportello Unico all’interessato.
Nei casi in cui la tabella indichi la presentazione dell’autorizzazione più la Scia,  Scia unica o  comunicazione, alla domanda di autorizzazione è possibile allegare una semplice Scia, una Scia unica o una Comunicazione esclusivamente per le attività previste.

 

  • Comunicazione
    Laddove sia previsto il regime della comunicazione, essa (eventualmente corredata delle necessarie asseverazioni o dalle certificazioni richieste dalla legge) produce effetto dal momento della presentazione alla PA interessata o allo Sportello Unico competente.

 

 

 

 

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