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CUMULABILITÀ E RINVIO DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

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Lavoro autonomo e provvigioni

A decorrere dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024, è consentito cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (art. 25 DPR n. 600/73) e provvigioni (art. 25-bis DPR n. 600/73) poco significativi; sono da considerare “poco significativi gli importi non superiori complessivamente a 100 euro.

Il versamento delle ritenute cumulate deve essere effettuato, in ogni caso, entro il 16 dicembre dello stesso anno; il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (gennaio) a prescindere dall’importo.

Ritenute operate dai condomìni

La disposizione modifica la tempistica di versamento delle ritenute effettuate dal Condominio quale sostituto d’imposta sui corrispettivi dovuti per contratti di opera o di appalto, ai sensi dell’art. 25-ter, DPR n. 600/73.

La ritenuta, operata nella misura del 4%, è versata (anche se di importo inferiore al minimo di 500 euro) entro il giorno 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno (in luogo dei termini differenziati del 30 giugno e 20 dicembre).

Le ritenute operate nel mese di dicembre sono comunque versate entro il giorno 16 del mese successivo (in luogo del 30 giugno).

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