Pitture, vernici e prodotti per carrozzeria

Corte di Cassazione: la miscelazione di vernici si configura come reato solo se vengono superati i limiti di emissione di Cov

Ambiente
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La corte di Cassazione con sentenza del 10/02/2014, n. 6106 ha annullato la decisione del Giudice del Tribunale di Messina, assolvendo il titolare di una impresa commerciale che aveva miscelato vernici senza autorizzazione alterando anche l’etichetta. I giudici della Corte hanno anzitutto evidenziato la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. Nella lettura delle imputazione veniva fatto riferimento ad attività di miscelazione di vernici senza autorizzazione e alterazione di etichetta, senza però fare alcun riferimento a operazioni di miscelazione fatte senza eseguire le istruzioni previste dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 161/2006, aspetto per il quale il soggetto ricorrente era stato condannato.

Inoltre, fatto ancor più rilevante, è che mancava l’ulteriore presupposto  richiesto dalla fattispecie contravvenzionale, ovvero il superamento dei valori limite dei composti organici volatili (Cov) stabiliti nell’allegato II al decreto legislativo n. 161/2006. Di conseguenza il ricorrente è stato assolto dalle imputazioni perché il fatto non sussiste.

 

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 17 gennaio 2014, n. 6106.

Allegato Sentenza Corte di Cassazione 17 gennaio 2014 n. 6106 Miscelazione vernici. Cov PDF · 580 KB
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