ALIMENTAZIONE/CARNI – Regolamento UE – Modifica temperatura trasporto carni

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In Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 285 del 1° novembre 2017 è stato pubblicato il Regolamento n. 1981, che modifica le norme sulla temperatura da rispettare durante il trasporto delle carni previste nell’allegato III del Regolamento 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale,

Questo nuovo Regolamento permette quindi il trasporto di carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi di ovini, caprini, bovini e suini anche se non hanno ancora raggiunto la temperatura minima di +7 °C prevista per lo stoccaggio presso il macello, purché siano soddisfatte le nuove condizioni tecniche ed organizzative indicate nell’articolo 1 del Regolamento n. 1981 tra le quali vi sono anche i parametri di trasporto che variano da 6, 30 o 60 ore in ragione del tempo che intercorre dal carico della carne fino al completamento dell’ultima consegna.

Il regolamento è entrato in vigore il 21 novembre 2017.

Si rinvia ogni ulteriore approfondimento al testo allegato.

Allegato Regolamento UE 2017 1981 PDF · 384 KB
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