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IL DECRETO LEGGE TRASPARENZA

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Bonus carburanti 2023 dipendenti

Con il “Decreto Ucraina” il Legislatore ha previsto che, per il 2022, l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburante, nel limite di € 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 TUIR.

Ora, l’art. 1 comma 1, DL n. 5/2023, prevede, fermo restando quanto disposto dall’art. 51 TUIR (che fissa il limite di esenzione dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti nel limite di € 258,28 e il cui superamento comporta la tassazione dell’intero importo erogato) la possibilità per i datori di lavoro privati, di erogare ai dipendenti, anche nel periodo 1.1.2023 – 31.12.2023 buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti esenti, ai fini della determinazione del reddito, fino ad un massimo di € 200.

Dal tenore della norma è desumibile che il limite di € 200 è aggiuntivo rispetto a quello di € 258,28 e il suo superamento comporta la tassazione dell’intero valore del buono.

Di conseguenza, analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e servizi prestati di valore complessivamente superiore a € 258,23, anche il buono carburante, il cui valore superi la soglia di € 200, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente.

Dal punto di vista soggettivo l’agevolazione in esame riguarda i datori di lavoro che rientrano nell’ambito del settore privato (sono escluse le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001).

L’agevolazione in commento riguarda i soli lavoratori dipendenti con esclusione dei titolari di redditi assimilati come i “co.co.co”; può essere erogata senza adottare procedure particolari o accordi aziendali anche “ad personam”.

Dal punto di vista oggettivo il beneficio potrà essere fruito per i rifornimenti di carburanti per l’autotrazione quale la benzina, il gasolio, il Gpl e Metano compresi i buoni erogati per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Bonus trasporto

Con il “Decreto Aiuti” il Legislatore ha previsto, per il 2022, l’istituzione di un fondo finalizzato a riconoscere un buono (c.d. bonus trasporti) per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero ai servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Ora l’art. 4, DL n. 5/2023 il c.d. “Decreto Trasparenza” ripropone, tramite l’istituzione di un fondo pari a € 100 milioni, la predetta agevolazione anche per il 2023.

L’agevolazione in esame è riconosciuta:

  • a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2022 non superiore a € 20.000 (per il bonus 2022 il limite reddituale era fissato a € 35.000);
  • per un ammontare pari al 100% della spesa e nel limite massimo di € 60.

Il buono in esame, recante il nominativo del beneficiario:

  • è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento;
  • non è cedibile;
  • non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
  • non rileva ai fini ISEE.

È comunque concessa la possibilità di beneficiare della specifica detrazione IRPEF del 19% prevista dal TUIR, relativamente alla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono. 

Con apposito Decreto il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà definire le modalità di presentazione della domanda per il rilascio del bonus nonchè le modalità di emissione dello stesso.

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