In attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale che disciplinerà le modalità applicative dell’obbligo di comunicazione, il Ministero del Lavoro comunica l’avvio sperimentale del canale di comunicazione telematico e rivede gli altri canali di comunicazione già attivi (fax, sms ed e-mail) rispetto alle indicazioni fornite in precedenza con la Nota n. 11799 del 9 agosto scorso. Ad oggi le modalità per l’invio della comunicazione (alternative fra loro e da intendersi ancora come sperimentali, fino all’emanazione del Decreto Ministeriale) sono: PEC o e-mail: il datore di lavoro deve inviare all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it una mail/PEC (avente ad oggetto “Comunicazione chiamata lavoro intermittente”) con allegato il modello UNI_Intermittente debitamente compilato. Non sono previste mail di risposta automatica di conferma della ricezione della mail. Il datore di lavoro deve conservare copia del modello compilato e allegato alla mail. Nella Nota si precisa che la comunicazione può essere ancora inviata agli indirizzi mail messi a disposizione dalle DTL. Fax: la chiamata del lavoratore può essere comunicata dal datore di lavoro, inviando il modello UNI_Intermittente al numero 848800131. Si precisa che i campi “Codice Fiscale lavoratore” e “Codice Comunicazione” sono sempre alternativi fra loro. Il datore di lavoro deve conservare il modello inviato e il rapporto di consegna del fax, quale prova dell’avvenuta e corretta comunicazione. SMS: per l’utilizzo di tale modalità di comunicazione le aziende devono effettuare la registrazioneal portale Cliclavoro e comunicare il numero di cellulare che utilizzeranno per l’invio delle comunicazioni di chiamata del lavoratore. Tale registrazione costituisce condizione necessaria per poter inviare la comunicazione mediante SMS. La comunicazione deve essere fatta al numero 3399942256. L’sms dovrà contenere le seguenti informazioni: “Tipo di comunicazione” (I per l’invio della chiamata e A per l’annullamento di una chiamata precedentemente comunicata); il Codice fiscale del lavoratore che effettuerà la prestazione – tali dati devono essere separati da uno spazio –. Tale canale di adempimento dell’obbligo può riguardare solamente un lavoratore per una prestazione di una giornata. In tale caso il Ministero precisa che: – la data della chiamata del lavoratore coincide con quella di invio dell’SMS; – l’eventuale annullamento della chiamata è possibile solamente inviando un altro SMS (con codice A) nel medesimo giorno in cui è stata comunicata la chiamata. WEB: attraverso l’accesso alla propria area riservata sul portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) l’azienda può compilare l’apposito modulo on line. Anche in questo caso l’utilizzo della procedura ondine richiede la previa registrazione al portale “Cliclavoro”. Tale modalità di comunicazione presenta le seguenti caratteristiche: – può essere utilizzata per la comunicazione relativa a più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi, purché riferiti alla stessa azienda. – inserito il codice fiscale del lavoratore nell’apposito modello, il sistema in automatico proporrà l’elenco delle comunicazioni obbligatorie effettuate per l’assunzione con contratto di lavoro intermittente del medesimo lavoratore. – se nell’archivio del sistema non è presente la comunicazione obbligatoria, non potendo indicare il “codice comunicazione”, la comunicazione per la chiamata del lavoratore intermittente potrà comunque essere effettuata. – con tale modulo è possibile inviare anche l’annullamento delle singole chiamate comunicate precedentemente. Con la Nota in oggetto, il Ministero ha inoltre diffuso il nuovo modello “UNI_Intermittente”, da utilizzare per le comunicazioni via fax ed e-mail, e la relativa Guida alla compilazione, entrambi scaricabili dal link sotto indicato.
Contrattazione nazionale
Chiamata lavoro intermittente – obbligo di comunicazione ex art. 35, ultimo comma, D. Lgs. 276/2003.
Contrattuale e Lavoro
Link utile
cliclavoro.gov.it
http://www.cliclavoro.gov.it
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