Normativa del lavoro

Incentivi all’occupazione di donne e giovani

Contrattuale e Lavoro
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L’articolo 2 del Decreto 5 ottobre 2012 prevede i seguenti interventi:
a) incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato, nonché alle stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, o con associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Le predette trasformazioni/stabilizzazioni:
–         devono riguardare i contratti in essere o cessati da non più di 6 mesi;
–         devono prevedere la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata pari o superiore alla metà dell’orario normale di lavoro;
b) incentivi per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne, con orario normale di lavoro e di durata minima di 12 mesi, nonché con incremento della base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei 12 mesi precedenti.
Il limite di spesa è pari a 196.108.953,00 euro per l’anno 2012 e 36.000.000 euro per l’anno 2013, a valere sul Fondo di cui all’articolo 24 della “Manovra salva Italia”. 

Trasformazioni o stabilizzazioni a tempo indeterminato
Per ogni trasformazione o stabilizzazione di cui alla precedente lettera a),
• avvenuta a partire dal 17 ottobre 2012 (data di pubblicazione nella G.U. del Decreto 5 ottobre 2012) e fino al 31 marzo 2013,
• è corrisposto un incentivo pari a 12.000 euro. 

L’incentivo è riconosciuto per i contratti stipulati:
• con giovani di età fino a 29 anni (più precisamente, uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data di trasformazione/assunzione), ovvero
• con donne indipendentemente dall’età anagrafica,fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro. 

Assunzioni a tempo determinato
Per ogni assunzione a tempo determinato di cui alla precedente lettera b), con incremento della base occupazionale,

  • avvenuta a partire dal 17 ottobre 2012 (data di pubblicazione nella G.U. del Decreto 5 ottobre 2012) e fino al 31 marzo 2013,
  • è corrisposto un incentivo pari a:

–         3.000 euro, se il contratto a termine ha una durata compresa tra 12 e 18 mesi,

–         4.000 euro, se la durata del contratto supera i 18 mesi ma non i 24 mesi,

–         6.000 euro, se la durata del contratto è superiore a 24 mesi. 

Analogamente alle trasformazioni/stabilizzazioni, anche in tal caso l’incentivo è riconosciuto per i contratti stipulati:

• con giovani di età fino a 29 anni (più precisamente, uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data di trasformazione/assunzione) ovvero
• con donne indipendentemente dall’età anagrafica, fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro. 

La gestione degli incentivi è affidata all’INPS, che corrisponderà gli importi in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro ed entro il limite delle risorse disponibili.

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