SPESE SANITARIE 2021

L’invio diventa semestrale

Con il D.M. 29.01.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale di sabato 6 febbraio 2021, la Ragioneria Generale dello Stato ha recepito il nuovo termine di trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020, fissato all’8 febbraio con il Provvedimento 22.01.2021

Ha inoltre individuato anche le nuove scadenze per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie 2021 e 2022

L’attuale formulazione prevede che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie debba essere effettuata

  1. entro la fine del mese di gennaio 2021 (8 febbraio 2021), per le spese sostenute nell'anno 2020
  2. entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021

Il nuovo decreto, pubblicato anche sul sito del Sistema Tessera Sanitaria, prevede invece che la trasmissione dei dati debba essere effettuata

  • entro il 08.02.2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
  • entro il 31.07.2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
  • entro il 31.01.2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022. 

Viene inoltre precisato che, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data del pagamento dell’importo di cui al documento fiscale. Ad esempio, se una fattura è emessa il 29 giugno 2021 ma è pagata il 3 luglio 2021, l’invio dei dati al S.T.S. dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2022 (termine di invio dei dati relativi al 2° semestre 2021). 

Con specifico riferimento alle spese sanitarie dell’anno 2020, inoltre, vengono fissati dal nuovo decreto i seguenti termini: 

  • il 15.02.2021 - termine entro il quale devono essere trasmesse le eventuali correzioni ai dati delle spese effettuate nell’anno 2020,
  • dal 16.02.2021 al 15.03.2021 - periodo entro il quale è possibile esercitare l’opposizione di cui all’articolo 3, comma 4, D.M. 31.07.2015. 

Infine ricordiamo che, al ricorrere di determinate condizioni, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria consente anche di assolvere agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi

Ai sensi dell’articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria

Il richiamato termine del 1° gennaio 2022 è stato recentemente modificato dall’articolo 3, comma 5, D.L. 183/2020, essendo prima lo stesso individuato nel 1° gennaio 2021. Il nuovo decreto recepisce quindi il rinvio dell’obbligo di trasmissione al 1° gennaio 2022.

  • Data inserimento: 15.02.21
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4755