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Somministrazione di Lavoro (ex lavoro interinale): modifiche introdotte con il D.Lgs. 2 marzo 2012, n.24

Dando attuazione ad una Direttiva comunitaria, il citato decreto legislativo ha introdotto delle modifiche significative alla disciplina della Somministrazione di Lavoro, prevedendo una più incisiva formulazione delle sanzioni a carico dell’utilizzatore.

Il 6 aprile u.s. sono entrate in vigore le disposizioni del D.Lgs. n. 24 del 2 marzo 2012, che operano importanti interventi nella disciplina della Somministrazione del Lavoro (ex Lavoro interinale). Le novità riguardano sia la somministrazione a tempo determinato sia quella a tempo indeterminato, con la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere ulteriori disposizioni più favorevoli per i lavoratori interessati.

In sintesi, le principali novità riguardano:

  • La definizione di missione, intesa come periodo durante il quale il lavoratore dipendente di un’agenzia di somministrazione viene messo a disposizione di un utilizzatore e opera sotto la direzione ed il controllo dello stesso;
  • L’introduzione del concetto di condizioni di base di lavoro e d’occupazione, da intendersi come trattamento economico, normativo ed occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso l’utilizzatore, comprese quelle relative all’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la retribuzione, la protezione delle donne in gravidanza, in periodi di allattamento, la protezione di bambini e giovani, la parità di trattamento uomini e donne e ogni altra disposizione in materia di non discriminazione.

Durante la missione  presso l’utilizzatore ai lavoratori dovranno essere garantite le predette condizioni di base.

  • Viene prevista la possibilità di fare ricorso alla somministrazione senza indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, nel caso il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di:

1.      soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno 6 mesi;

2.      soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi;

3.      lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi del regolamento CE 800/2008 (il Ministero individuerà con un decreto tale tipologia di lavoratori);

4.      soggetti individuati dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali

  • La possibilità di stipulare contratti di assunzione tra l’agenzia ed il lavoratore a tempo parziale, in tal caso trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 61/2000 in quanto compatibili.
  • E’ previsto che i lavoratori dipendenti dal somministratore siano informati dall’utilizzatore dei posti vacanti preso quest’ultimo affinchè possano aspirare a ricoprire tali posti. Tali informazioni possono essere fornite mediante avviso generale opportunamente affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore;
  • Viene esteso anche alla somministrazione a tempo indeterminato il divieto di  limitare la facoltà dell’utilizzatore di assumere direttamente il lavoratore. Tuttavia resta salva la facoltà per il somministratore e l’utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla missione, all’impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore.
  • Infine, sotto il profilo sanzionatorio, la violazione del diritto del lavoratore di ricevere condizioni di base e d’occupazione non inferiori a quelle dei dipendenti dell’utilizzatore di pari livello è punita con la sanzione da 250 a 1.250 euro.

La medesima sanzione (da 250 a 1.250 euro) viene applicata nei confronti del solo utilizzatore nel caso di:

1.     esclusione del lavoratore in missione dall’utilizzo dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore;

2.     mancata informazione al lavoratore somministrato circa i posti vacanti presso l’utilizzatore;

3.     mancata informativa alle RSA e, in mancanza, alle OO.SS. territoriali comparativamente più rappresentative, circa il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione prima della stipula del contratto di somministrazione (salvo motivi di urgenza per i quali la comunicazione va fatta entro i 5 gg. successivi), a cui si aggiunge la mancata comunicazione alle predette OO.SS., ogni 12 mesi, del numero e dei motivi del contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Da ultimo, è prevista ora l’applicazione della pena alternativa dell’arresto non superiore ad un anno o dell’ammenda da 2.500 a 6.000 euro nei confronti di chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un utilizzatore ovvero per l’ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo.

  • Data inserimento: 11.04.12