Prospetto informativo rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità

Scade il 29 febbraio il termine per l'adempimento di cui alla legge 68/1999

Il prossimo 29 febbraio scade il termine per la presentazione telematica del “prospetto informativo disabili”, con il quale le ditte che sono soggette al collocamento obbligatorio e occupano almeno 15 dipendenti devono comunicare ai servizi provinciali competenti, per il tramite del portale “cliclavoro”, i seguenti dati:

- numero complessivo dei lavoratori dipendenti occupati;

- numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68/1999;

- posti di lavoro e mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

 

CONTENUTO DELL’OBBLIGO

I datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti sono infatti obbligati, ai sensi dell’art. 3 L. 68/1999, all’assunzione di personale con disabilità in numero variabile a seconda del numero dei dipendenti occupati in azienda:

obbligo di 1 assunzione, a fronte di un organico da 15 a 35 dipendenti (sino al 31/12/2016 per le ditte di 15 dipendenti l’obbligo di assunzione del disabile scatta con l’assunzione del sedicesimo dipendente. Dal 01/01/2017, per effetto del Jobs act, il semplice fatto di avere 15 dipendenti farà scattare l’obbligo).

obbligo di 2 assunzioni, a fronte di un organico da 36 a 50 dipendenti;

obbligo dell’assunzione pari al 7% dei lavoratori occupati, a fronte di un organico di più di 50 dipendenti.

 

CALCOLO DELL’ORGANICO AZIENDALE

Non tutti i lavoratori dell’organico aziendale sono computabili per determinare la dimensione occupazionale che origina l’obbligo di assunzione del disabile; vanno infatti esclusi i lavoratori assunti in base alla stessa legge 68/1999, i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i somministrati se la missione ha durata inferiore ai 12 mesi, i tempi determinati inferiori a 6 mesi e quelli per sostituzione di personale assente, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno conteggiati pro-quota.

C’è poi da tener conto delle esclusioni legate alla specificità di alcuni settori: non è computabile il personale viaggiante nell’autotrasporto, né il personale di cantiere e addetto al trasporto nell’edilizia.

Infine, solo le aziende che occupano più di 50 dipendenti, ai sensi dell’art. 18 L. 68/1999 sono tenute all’assunzione di personale all’interno delle “categorie protette” (orfani e superstiti dei caduti sul lavoro, per fatti di criminalità o terrorismo); per queste fattispecie sono computabili anche i lavoratori addetti al trasporto e ai cantieri in edilizia.

Il Jobs act è intervenuto a riformulare il dettato normativo nel caso di impiego di personale assicurato all’INAIL per un tasso pari o superiore al 60 per mille, quindi per mansioni che comportano un grado di rischio elevato: i datori di lavoro sono esonerati dall’assunzione del lavoratore disabile, ma sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

 

MODALITÀ DI INVIO DEL PROSPETTO E SANZIONI

Una volta operati gli opportuni conteggi, e verificato l’organico aziendale computabile, come per gli scorsi anni l’obbligo di invio del prospetto informativo sussiste solo se nel 2015 si è verificata una variazione della base occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo rispetto a quanto dichiarato negli anni passati.

 

Anche le sanzioni per la mancata presentazione del prospetto informativo non sono state modificate dal Jobs act: alla sanzione fissa di € 635,11, si aggiunge la maggiorazione di ulteriori € 30,76 per ogni giorno di ritardo nell’invio.

La mancata assunzione del disabile invece comporta la sanzione amministrativa di € 62,77 per ogni giorno di ritardo e per ogni mancata assunzione.

  • Data inserimento: 16.02.16