Molte aziende nel periodo natalizio organizzano le cene degli auguri per i dipendenti e clienti, per offrire al pubblico un'immagine positiva di sé e della propria attività in termine di floridezza ed efficienza. Ai fini fiscali, il trattamento è diverso a seconda che partecipino i dipendenti o i clienti.
La normativa qualifica tra le spese di rappresentanza, le cene organizzate dall'imprenditore con soggetti terzi, clienti e fornitori.
Di conseguenza, le cene sono deducibili nel limite del 75% della spesa sostenuta, entro il limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno: 1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro; 0,6% dei ricavi e proventi da 10 milioni a 50 milioni; 0,4% dei ricavi e proventi eccedenti 50 milioni.
Le spese di rappresentanza, quindi, sono quelle spese sostenute e documentate “per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di poter raggiungere benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore” (comma 1 D.M. 19.10.2008). Non rientrano in tale fattispecie le cene a cui partecipano esclusivamente i dipendenti, costituendo una somministrazione gratuita di alimenti e bevande.
In merito a tale tipologia si è espressa da tempo l'Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 34/E/2009, dalla quale chiaramente si evince che tali prestazioni non hanno il carattere promozionale. Queste spese pertanto rientrano tra le spese agevolabili al 75% ai sensi dell'art. 109, c. 5 Tuir. Il costo sostenuto è quindi deducibile: nel limite del 75% della spesa sostenuta (art. 109 Tuir) come per le spese di alberghi e ristoranti nel limite dello 0,5% delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100, c. 1 Tuir). L'IVA sarà indetraibile in entrambe le fattispecie; in particolare, nella cena a cui partecipano i dipendenti, l'IVA è indetraibile in quanto relativa a un costo per i dipendenti che, come sopra evidenziato, non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap, infine, si ritiene che la spesa in esame sia deducibile per i soggetti che applicano il metodo di bilancio e indeducibile per quelli che applicano il metodo fiscale per la determinazione della base imponibile Irap. È buona prassi, comunque, identificare nei documenti fiscali i soggetti che hanno partecipato agli eventi aziendali. Infatti, la stessa Guardia di Finanza, nella nota circolare 1/2018, valuta tali spese in caso di verifica, per la mancanza di un rapporto di reciproca dipendenza tra il soggetto che le sostiene e il soggetto che ne beneficia. In caso di verifica, infatti, vengono esaminati le categorie di beneficiari, poiché tali costi potrebbero mascherare elargizioni, mere liberalità, assegnazione dei beni ai soci o forme autonome di autoconsumo.