Nuova disciplina sul lavoro occasionale. Circolare INPS del 5 luglio 2017, n. 107 e Messaggio del 12 luglio 2017, n. 2887.

L’INPS con la circolare n. 107/2017 e con il messaggio n. 2887/2017 fornisce le indicazioni operative sulla disciplina delle prestazioni occasionali. Dal 10 luglio è operativa la piattaforma informatica per la gestione dei rapporti di lavoro.

Con la circolare del 5 luglio u.s. l’INPS detta le regole per la gestione delle nuove prestazioni occasionali di lavoro attraverso la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto.

La piattaforma è operativa dal giorno 10 luglio u.s. Attualmente gli adempimenti di registrazione da parte degli utilizzatori e dei prestatori nonché le comunicazioni relative alla gestione della prestazione lavorativa possono essere compiuti solamente dagli utilizzatori e dai prestatori di lavoro.

L’INPS precisa che gli sviluppi della piattaforma informatica finalizzati a rendere disponibile l’operatività di intermediari e patronati saranno resi disponibili entro il corrente mese di luglio.

Di seguito forniamo una descrizione della nuova disciplina del lavoro occasionale, integrata con le note operative dell’INPS.

Il lavoro occasionale è regolato dall’art. 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. La nuova disciplina è in vigore dal 24 giugno 2017, giorno successivo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In sostituzione dei voucher, la norma prevede due istituti di regolazione del lavoro occasionale, il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, che si distinguono fra loro quanto a natura, forma, limiti, contribuzioni, procedure di attivazione e a seconda del committente coinvolto.

Comuni ad entrambi gli strumenti sono i limiti di natura economica e di durata.

Ai sensi dell’art. 54 bis, per prestazioni di lavoro occasionale si intendono le attività lavorative svolte durante l’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) che danno luogo a compensi entro i seguenti limiti economici:

Soggetto

Importi

Per ciascun prestatore

Compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 euro.

Per ciascun utilizzatore

Prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore

Compensi di importo non superiore a 2500 euro (pari a 280 ore annue)


In presenza di determinate categorie di prestatori di lavoro (a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) la norma riconosce, in favore degli utilizzatori, la possibilità di computare nella misura del 75% i compensi a loro erogati ai fini del rispetto del limite economico dei 5000 euro complessivamente considerati con riferimento alla totalità dei prestatori.

L’art. 54 bis prevede anche un limite di durata per il ricorso al lavoro occasionale: nel corso dell’anno civile, non possono essere superate le 280 ore di prestazione lavorativa.

Inoltre, non è possibile acquisire prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da almeno 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54-bis, comma 5).

Il Libretto Famiglia è riservato esclusivamente alle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per lo svolgimento delle seguenti attività (elencazione tassativa):

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

I datori di lavoro che possono utilizzare tale contratto sono gli imprenditori ed i professionisti. Al riguardo, l’INPS precisa che in tale categoria di destinatari sono compresi: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

L’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è assoggettato a condizioni ulteriori rispetto al limite economico e a quello di durata descritti in precedenza.

In primo luogo, il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale è vietato ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

L’INPS precisa che ai fini del calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si deve considerare il semestre compreso fra l’ottavo ed il terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Ai fini del computo devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica. I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre.

Nella circolare 107/2017 l’INPS aveva incluso nel computo del limite dei 5 lavoratori a tempo indeterminato anche gli apprendisti. Con il successivo messaggio n. 2887 l’INPS ha rettificato tale indicazione, chiarendo che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato.

In secondo luogo, l’art. 54 bis, inoltre, vieta il ricorso al contratto di prestazioni occasionali:

  1. da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
  2. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  3. in agricoltura, salvo deroghe descritte al paragrafo 6.5 della circolare INPS.

 

Misura del compenso

Libretto Famiglia

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.

L’art. 54 bis, c. 11, prevede che per ciascun titolo di pagamento erogato siano interamente a carico dell’utilizzatore:

  • i contributi INPS alla contribuzione alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335), in misura di 1,65 euro;
  • il premio INAIL in misura di 0,25 euro;
  • un importo di 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Secondo l’INPS, il valore di 10 euro del titolo di pagamento è onnicomprensivo, includendo quindi la contribuzione previdenziale, il premio assicurativo INAIL e i costi di gestione.

Pertanto il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

  • 8 euro per il compenso a favore del prestatore;
  • 1,65 euro per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
  • 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL;
  • 0,10 euro per gli oneri di gestione

 

Contratto di prestazione occasionale

La misura del compenso orario della prestazione nell’ambito del contratto di prestazione occasionale è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto del limite minimo fissato dalla legge, stabilito in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. In altre parole, ad un soggetto che presti da un’ora fino a 4 ore di lavoro occasionale in un giorno deve essere sempre riconosciuto un compenso di 36 euro. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:

  • contribuzione IVS alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
  • premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS - IVS), € 0,32 (INAIL).

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione nella misura dell’1,0 %.

Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso. Ad esempio, nel caso di prestazione lavorativa fino alle 4 ore il costo complessivo per l’utilizzatore è di € 49,63 (€ 36 di compenso, € 11,88 di contribuzione IVS, € 1,26 di premio INAIL e € 0,49 di spese gestione).

 

MODALITÀ OPERATIVE

Registrazione preventiva degli utilizzatori e dei prestatori di lavoro

Per utilizzare il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazioni occasionali, gli utilizzatori ed i prestatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma telematica fruibile sul sito internet dell’Istituto al seguente servizio: Prestazioni di lavoro occasionali.

Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa (v. in seguito) possono essere svolti:

  • direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
  • mediante i servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi).
  • dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
  • dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i seguenti servizi:
  • registrazione del prestatore;
  • tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore.

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.

Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:

  • per le Pubbliche Amministrazioni;
  • per le imprese agricole;
  • per gli altri utilizzatori.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Il conto corrente o il libretto postale deve essere intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.

Ai fini dell’accreditamento delle somme non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell’Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell’Istituto (es. mod. SR163, ecc.).

In caso di errata compilazione dei dati relativi all’Iban, l’INPS è esente da ogni forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore.

In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’INPS provvederà ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore.

 

Comunicazione della prestazione lavorativa

Libretto Famiglia

Completata la prestazione lavorativa ed in ogni caso non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS dovrà comunicare:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • l’ambito di svolgimento della prestazione;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

L’utilizzatore dovrà inoltre dichiarare, nell’ambito della predetta comunicazione, se il prestatore di lavoro appartenga ad una delle categorie per cui è previsto il computo del compenso nella misura del 75% ai fini dell’importo complessivo massimo dei 5000 euro erogabili dall’utilizzatore nei confronti della totalità dei prestatori di lavoro. Si dovrà quindi indicare se il soggetto è titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovane con meno di 25 anni di età regolarmente iscritto ad un ciclo di studi, disoccupato, percettore di prestazioni integrative del salario, reddito di inclusione o altre prestazioni si sostegno al reddito.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve la notifica, attraverso email e/o SMS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa e dei relativi termini di svolgimento.

 

Contratto di prestazione occasionale

Attivazione del contratto

Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica, ovvero attraverso i servizi di contact center dell’INPS, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego del prestatore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

L’INPS precisa che la comunicazione avviene mediante un calendario giornaliero in cui si inserisce l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

Nell’ambito della comunicazione preventiva andrà anche specificato se il prestatore, all’atto dello svolgimento dell’attività lavorativa, rientri in una delle categorie per cui la legge riconosce il computo del compenso al 75% ai fini del limite massimo di importo dei 5000 euro erogabili dall’utilizzatore. Si dovrà quindi indicare se il soggetto è titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovane con me no di 25 anni di età regolarmente iscritto ad un ciclo di studi, disoccupato, percettore di prestazioni integrative del salario, reddito di inclusione o altre prestazioni si sostegno al reddito.

L’INPS, attraverso la piattaforma telematica, invierà al prestatore di lavoro mediante email e/o SMS la dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore, con l’indicazione dei termini generali della prestazione lavorativa.

 

Revoca e conferma della prestazione

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo (ad esempio per indisponibilità sopravvenuta del lavoratore) l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica, la revoca della dichiarazione entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi INAIL.

La piattaforma informatica provvederà ad inviare al prestatore, tramite posta elettronica e/o SMS, la comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa in precedenza dall’utilizzatore.

Attenzione: qualora la comunicazione di revoca sia stata inviata a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il prestatore di lavoro, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento, potrà comunicare, per il tramite della procedura telematica, l’avvenuto svolgimento della prestazione. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, la revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni per il lavoro nero.

La piattaforma telematica consente, inoltre, al prestatore o all’utilizzatore, di inviare la conferma dell’avvenuto svolgimento della prestazione giornaliera.

Tale comunicazione preclude all’utilizzatore la possibilità di inviare l’eventuale revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa.

La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione): trascorso tale termine la conferma non sarà più possibile.

 

Gestione dei pagamenti e dell’erogazione dei compensi

Libretto Famiglia

L’utilizzatore deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore.

Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10 o a multipli di € 10. Ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all’utilizzo del Libretto Famiglia.

Contratto di prestazione occasionale

L’utilizzatore deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Per ogni prestazione lavorativa deve essere versato dall’utilizzatore l’importo del compenso pattuito (comprensivo degli oneri contributivi e gestionali) nel portafoglio telematico dell’utilizzatore.

Esempio: per una prestazione di 3 ore lavorative il versamento da operare è pari a € 49,63 equivalenti alla somma di:

  • € 36,00 di compenso (compenso fisso fino a 4 ore continuative di prestazione lavorativa nella giornata);
  • € 11,88 di contribuzione IVS INPS;
  • € 1,26 di premio INAIL;
  • € 0,49 di costi di gestione (1% da calcolarsi sui versamenti complessivi)

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e agli oneri di gestione, sia per il Libretto Famiglia che per il Contratto di prestazione occasionale, sono:

  • versamento mediante modello F24 elementi identificativi (ELIDE) con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e della causale di versamento “CLOC”, secondo le istruzioni fornite dalla risoluzione n. 81/E dell’Agenzia delle Entrate (in allegato);
  • strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).

È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il compenso al prestatore verrà pagato dall’INPS entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.

Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:

  • tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
  • in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’INPS dall’importo del compenso da erogare. Il prestatore riceverà da Poste Italiane una comunicazione con la quale informa della disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

 

Profili sanzionatori

Nel caso di superamento del limite economico di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o, comunque, del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 

In allegato

Circolare INPS n. 107/2017

Messaggio INPS n. 2887/2017

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 81/E

  • Data inserimento: 14.07.17