NOVEMBRE – PERIODO DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Verifica se hai diritto al rinvio dell’adempimento

L’articolo 4 del Decreto L. 18 Ottobre 2023, di accompagnamento alla Legge di Bilancio del 2024, dispone, per il solo periodo 2023, il rinvio della scadenza della seconda rata dell’acconto 2023 al 16 gennaio 2024 anziché il 30 novembre 2023, con la possibilità di rateizzare quanto dovuto in 5 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi nella misura del 4% annuo.

I soggetti interessati al rinvio anzidetto sono esclusivamente le persone fisiche titolari di partita Iva che nell’anno 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro.

Pertanto, rimangono escluse:

  • le persone titolari di partita Iva con ricavi / compensi superiori a 170.000 euro;
  • le persone fisiche non titolari di partita Iva (ad esempio soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari);
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, società di capitali, società di persone, enti commerciali ed enti non commerciali).

Per i soggetti esclusi, la scadenza del versamento della seconda rata dell’acconto 2023 rimane fissata “entro il 30 novembre 2023”.

 

Somme oggetto di rinvio

Il rinvio del versamento riguarda solo la seconda rata dell’acconto dovuto in base al modello Redditi 2023, periodo d’imposta 2022.

Di seguito vengono indicate le imposte oggetto del rinvio:

  • IRPEF;
  • cedolare secca;
  • IVIE / IVAFE;
  • imposta dovuta forfettari / minimi.

Dal differimento sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali INPS (IVS e Gestione Separata) e i premi assicurativi INAIL.

Ne consegue che, il versamento del secondo acconto 2023 dei contributi previdenziali IVS / Gestione separata INPS è da effettuarsi entro il 30 novembre 2023.

 

N O T A   B E N E

Evidenziamo che il rinvio non riguarda coloro che sono tenuti a versare l’acconto 2023 in unica rata scadente il 30 novembre 2023.

  • Data inserimento: 27.10.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5979