Le nuove percentuali di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze da capital gains

Lo scorso 11 luglio in G.U. è stato pubblicato il decreto del Mef del 26 maggio 2017 che revisiona le percentuali di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze qualificati o prodotti in regime d’impresa

Il decreto 26.05.2017 ha modificato le percentuali di imponibilità/esenzioni applicabili alle seguenti fattispecie:

  • Utili da partecipazione derivanti da partecipazioni qualificate non in regime d’impresa in società ed enti soggetti Ires e proventi ad essi equiparati (Art. 47 comma 1 Tuir)
  • Utili da partecipazione derivanti da partecipazioni qualificate percepiti in regime d’impresa, in società ed enti soggetti Ires e proventi ad essi equiparati (Art. 59 Tuir);
  • Plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non detenute nell’esercizio di impresa (Art. 68 comma 3 Tuir);
  • Plusvalenze/minusvalenze realizzate nell’esercizio d’impresa commerciale da soggetti passivi Irpef (Art. 58 comma 2). Per questa fattispecie, a differenza delle precedenti, evidenzia la quota che non concorre alla formazione del reddito (percentuale di esenzione)

 

In relazione a ciascuna fattispecie il Decreto ha variato la percentuale di imponibilità/esenzione in modo che il prelievo complessivo IRES-IRPEF non superi il 43% (aliquota marginale Irpef):

  • La percentuale di imponibilità dal 49,72% al 58,14%;
  • La percentuale di esenzione dal 50,28% al 41,86%.

N.B.  Non è stata modificata l’aliquota a tassazione del 26% prevista per i dividendi e i capital gains relativi a partecipazioni non qualificate.

 TASSAZIONE DIVIDENDI/UTILI

La nuova percentuale del 58,14% va applicata agli utili / proventi equiparati formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, quindi è applicabile agli utili formati a partire dal 2017.

Per la tassazione degli utili prodotti in periodi precedenti si applicheranno le vecchie percentuali:

  • nel limite del 40% con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (quindi fino al 2007 in caso di società partecipata Ires solare)
  • nel limite del 49,72% con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2008 al 2016 in caso si società partecipata Ires solare)
  • nel limite del 58.14% con riferimento ai dividendi relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017 in caso di società partecipata Ires solare)

L’art. 1, comma 4, del decreto in esame ha fissato un’importante regola di determinazione del trattamento fiscale relativo alle fattispecie, attinenti le ipotesi in cui nel patrimonio netto della società erogante l’utile, sussistano riserve di utili stratificatesi negli anni.

Al riguardo, la norma attuativa ha previsto che, a decorrere dalle delibere di distribuzione degli utili relativi all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, i dividendi si considerano “prioritariamente” formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, successivamente, con quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

TASSAZIONE PLUSVALENZE/MINUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI

La nuova percentuale del 58.14% risulta applicabile anche ai redditi diversi di natura finanziaria costituita dalle plusvalenze / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate non nell’esercizio d’impresa.

L’applicazione della nuova percentuale riguarda le plusvalenze/minusvalenze realizzate a decorrere dal 01.01.2018.

Per le plusvalenze/minusvalenze derivante da cessioni di partecipazioni nell’esercizio d’impresa da parte di soggetti non Ires si applica la percentuale di esenzione in misura pari al 41,86%

N.B. Nel caso in cui la cessione della partecipazione sia avvenuta anteriormente all’01.01.2018 e i corrispettivi siano percepiti in tutto o in parte successivamente a tale data, è prevista l’applicazione della vecchia percentuale del 49,72%.

 

 

  • Data inserimento: 16.10.17
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