Con nota 28.3.2022 n. 573, l’Ispettorato Nazionale Lavoro (I.N.L.) ha fornito le indicazioni “definitive” necessarie per poter effettuare correttamente le comunicazioni in riferimento ai lavoratori autonomi occasionali.
A partire dal 28.3.2022, data di effettiva operatività della nuova applicazione, le comunicazioni previste per i rapporti di lavoro autonomo occasionale devono essere effettuate attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Ministero del Lavoro.
È previsto un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2022, durante il quale sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo mail. (elenco indirizzi in allegato)
Dal prossimo 1.05.2022 la comunicazione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente tramite il portale messo a disposizione dal Ministero del Lavoro che rappresenterà l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo. Non saranno ritenute valide, e quindi sanzionabili come non presentate, le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
L’applicativo, predisposto dal Ministero del Lavoro, si trova su Servizi Lavoro (http://servizi.lavoro.gov.it/), per accedervi i “datori di lavoro” dovranno utilizzare le credenziali SPID / CIE.
Vi segnaliamo, quindi, la necessità di dotarsi di SPID o CIE in tempi utili.
I dati minimi da indicare nella comunicazione sono:
Ulteriore dato obbligatorio è anche quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tra 3 distinte ipotesi:
Come già chiarito dall’INL e dal Ministero del Lavoro, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Come allegato, rendiamo disponibile il manuale utente reso ad oggi disponibile dal Ministero del Lavoro.