LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Obbligo di comunicazione telematica preventiva

Con nota 28.3.2022 n. 573, l’Ispettorato Nazionale Lavoro (I.N.L.) ha fornito le indicazioni “definitive” necessarie per poter effettuare correttamente le comunicazioni in riferimento ai lavoratori autonomi occasionali.

A partire dal 28.3.2022, data di effettiva operatività della nuova applicazione, le comunicazioni previste per i rapporti di lavoro autonomo occasionale devono essere effettuate attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Ministero del Lavoro.

È previsto un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2022, durante il quale sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo mail. (elenco indirizzi in allegato)

Dal prossimo 1.05.2022 la comunicazione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente tramite il portale messo a disposizione dal Ministero del Lavoro che rappresenterà l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo. Non saranno ritenute valide, e quindi sanzionabili come non presentate, le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

L’applicativo, predisposto dal Ministero del Lavoro, si trova su Servizi Lavoro (http://servizi.lavoro.gov.it/), per accedervi i “datori di lavoro” dovranno utilizzare le credenziali SPID / CIE.

Vi segnaliamo, quindi, la necessità di dotarsi di SPID o CIE in tempi utili.

I dati minimi da indicare nella comunicazione sono:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.

Ulteriore dato obbligatorio è anche quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tra 3 distinte ipotesi:

  • entro 7 giorni;
  • entro 15 giorni;
  • entro 30 giorni.

Come già chiarito dall’INL e dal Ministero del Lavoro, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Come allegato, rendiamo disponibile il manuale utente reso ad oggi disponibile dal Ministero del Lavoro.

  • Data inserimento: 15.04.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5338